Art. 10.

                   Approvazione delle graduatorie

    1.  La  graduatoria  di merito dei candidati e' formulata secondo
l'ordine  decrescente  del punteggio complessivo riportato da ciascun
candidato nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli, secondo
il  computo  di  cui all'art. 5, commi 8 e 9, del presente bando, con
l'osservanza,  a  parita'  di  merito ovvero a parita' di merito e di
titoli,  delle  preferenze  previste  dal  precedente art. 9. Saranno
dichiarati vincitori i candidati collocatisi al primo e secondo posto
nella graduatoria di merito.
    2.  La  graduatoria di merito e' approvata con atto del direttore
amministrativo, previo accertamento della regolarita' della procedura
concorsuale, e pubblicata sul sito internet dell'INAF www.inaf.it. Di
tale  pubblicazione  e' data notizia mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».