Art. 10. Approvazione delle graduatorie 1. La graduatoria di merito dei candidati e' formulata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato nelle prove d'esame e nella valutazione dei titoli, secondo il computo di cui all'art. 5, commi 8 e 9, del presente bando, con l'osservanza, a parita' di merito ovvero a parita' di merito e di titoli, delle preferenze previste dal precedente art. 9. Saranno dichiarati vincitori i candidati collocatisi al primo e secondo posto nella graduatoria di merito. 2. La graduatoria di merito e' approvata con atto del direttore amministrativo, previo accertamento della regolarita' della procedura concorsuale, e pubblicata sul sito internet dell'INAF www.inaf.it. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».