Art. 11.

Stipula del contratto individuale di lavoro e assunzione in servizio

    1. L'assunzione dei vincitori e la connessa stipula del contratto
individuale  di lavoro sono inderogabilmente condizionate al rispetto
delle  modalita'  e  delle  limitazioni  previste  dalla legislazione
vigente in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni.
    2.  I vincitori sono comunque obbligati a permanere nella sede di
prima  assegnazione, di cui all'art. 1 del presente bando, per cinque
anni,     fatte     salve     diverse     determinazioni     disposte
dall'Amministrazione a propria tutela ed interesse.
    3.  I  vincitori del presente concorso, quando ne ricorreranno le
condizioni  di  cui  al  comma  1,  saranno  invitati a mezzo lettera
raccomandata  con  avviso di ricevimento a sottoscrivere il contratto
individuale   di   lavoro   a   tempo   pieno   ed  indeterminato  e,
contestualmente,  gli  stessi vincitori saranno invitati a presentare
od  a  far  pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
entro   il  termine  di  trenta  giorni,  che  decorrono  dal  giorno
successivo  a  quello in cui ricevera' il relativo invito, i seguenti
documenti:
      a) la  documentazione  attestante  il  possesso  dei  requisiti
previsti  per  l'ammissione  alla  procedura  concorsuale  di  cui al
presente  bando  di concorso. Il vincitore potra' altresi' comprovare
il  possesso dei predetti requisiti producendo apposita dichiarazione
sostitutiva  di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto
del    Presidente    della   Repubblica   445/2000   e   sottoscritta
dall'interessato.  La  dichiarazione sostitutiva di certificazione si
considerera' prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo lettera
raccomandata, con avviso di ricevimento, entro il termine indicato al
comma  3. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale
accettante.  Nello stesso termine di giorni trenta il vincitore sara'
invitato,  inoltre, a presentare o far pervenire a mezzo raccomandata
con  avviso  di  ricevimento  la  dichiarazione dell'insussistenza di
situazioni   di   incompatibilita'   e  cumulo  di  impieghi  di  cui
all'art. 53   del   decreto   legislativo  n. 165/2001  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
      b) certificato di idoneita' all'impiego rilasciato da un medico
militare in servizio permanente effettivo, ovvero da un medico legale
dell'azienda  sanitaria  locale  competente  per territorio dal quale
risulti l'idoneita' fisica del lavoratore al servizio continuativo ed
incondizionato  all'impiego  di  cui  trattasi.  In caso di eventuale
imperfezione  fisica  il certificato medico dovra' farne menzione con
la  dichiarazione  che  essa  non  e'  tale  da menomare l'attitudine
all'impiego. Il predetto certificato dovra' essere rilasciato in data
non anteriore a sei mesi a quella di ricevimento del relativo invito.
Qualora  il candidato sia invalido, il certificato medico deve essere
rilasciato esclusivamente dalla A.S.L. di appartenenza dell'aspirante
e  contenere, oltre ad un'esatta descrizione della natura e del grado
di   invalidita',   ed   una  descrizione  delle  condizioni  attuali
risultanti   da  un  esame  obiettivo,  anche  la  dichiarazione  che
l'invalido  non ha perduto la capacita' lavorativa e che egli, per la
natura  ed  il  grado della menomazione, non puo' arrecare danno alla
salute  ed  alla  incolumita' dei compagni di lavoro e alla sicurezza
degli  impianti  ed,  inoltre, che il suo stato fisico e' compatibile
con  l'esercizio  delle funzioni da svolgere. La capacita' lavorativa
dei candidati portatori di handicap e' accertata dalla commissione di
cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'amministrazione
ha,  comunque, la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo
i candidati vincitori del concorso.
    4.  Il  vincitore  cittadino di Stato non appartenente all'Unione
europea  regolarmente  soggiornante  in  Italia,  puo'  utilizzare le
dichiarazioni  sostitutive  di  cui agli articoli 46 e 47 del decreto
del   Presidente   della   Repubblica   28 dicembre   2000,   n. 445,
limitatamente   agli  stati,  alle  qualita'  personali  e  ai  fatti
certificabili  o  attestabili da parte di soggetti pubblici italiani,
fatte  salve  le  speciali  disposizioni  contenute nelle leggi e nei
regolamenti   concernenti   la   disciplina  dell'immigrazione  e  la
condizione di straniero.
    5. Al di fuori dei casi previsti al precedente comma, i cittadini
di  Stati  non appartenenti all'Unione, autorizzati a soggiornare nel
territorio   dello   Stato,   possono   utilizzare  le  dichiarazioni
sostitutive  di  cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 445/2000  nei  casi  in cui la produzione delle
stesse  avvenga  in  applicazione  di  convenzioni internazionali fra
l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.
    6. Al di fuori dei casi di cui ai suddetti commi 4 e 5 gli stati,
le   qualita'   personali   e  i  fatti,  sono  documentati  mediante
certificazioni  o  attestazioni rilasciate dalla competente autorita'
dello  Stato  estero,  corredati  di  traduzione  in  lingua italiana
autenticata  dall'autorita'  consolare  italiana  che  ne  attesta la
conformita'.
    7. In caso di mancata presentazione della suddetta documentazione
nei  termini  indicati,  fatta  salva  la possibilita' di una proroga
degli  stessi  a  richiesta  dell'interessato  nel caso di comprovato
impedimento,  non  si  potra'  dare  luogo alla stipula del contratto
individuale di lavoro.
    8. Con la stipula del contratto individuale di lavoro i vincitori
verranno  assunti  in  prova  con  il  profilo  di  collaboratore  di
amministrazione  -  VII  livello  -  e  verra'  loro  corrisposto  il
trattamento   economico   iniziale  previsto  dal  vigente  contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro del comparto istituzioni ed enti di
ricerca e sperimentazione per il profilo ed il livello attribuiti.
    9.  Il  periodo di prova ha la durata e le modalita' previste dal
contratto  collettivo nazionale di lavoro del comparto istituzioni ed
Enti  di ricerca e sperimentazione vigente al momento dell'assunzione
e  non  puo'  essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Ai fini del
compimento  del  periodo  di  prova  si tiene conto del solo servizio
effettivamente  prestato.  Decorsa la meta' del periodo di prova, nel
restante  periodo  ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in
qualsiasi  momento  senza  obbligo  di  preavviso  ne'  di indennita'
sostitutiva  del  preavviso.  Il  recesso  opera  dal  momento  della
comunicazione  alla controparte. Il recesso dell'amministrazione deve
essere motivato.
    10.  Decorso  il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro
sia  stato  risolto  da  una  delle  parti,  il dipendente si intende
confermato  in  servizio  e  gli  viene riconosciuta l'anzianita' dal
giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.
    11.  In  caso  di  mancata  assunzione  in  servizio  nel termine
stabilito,  salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, il
vincitore decade dall'assunzione.