Art. 4.

                      Commissione esaminatrice

    1.  La commissione esaminatrice e' costituita da tre membri ed e'
nominata  con  atto  del  direttore  amministrativo,  nel rispetto di
quanto  previsto  dal  regolamento  del  personale  dell'INAF  e  dal
disciplinare   sulle   modalita'  generali  per  il  reclutamento  di
personale   a  tempo  indeterminato,  attraverso  pubblici  concorsi,
approvato  con  delibera  del Consiglio di amministrazione n. 20/2006
del 13 giugno 2006.
    2.  Nell'ambito  del  provvedimento  di  nomina della commissione
esaminatrice  si  provvede  alla  nomina  del segretario, il quale e'
individuato anche quale responsabile del procedimento, con il compito
di  accertare  e  garantire il rispetto della normativa e dei termini
relativi ad ogni fase della procedura concorsuale.
    3.  La  Commissione  esaminatrice  puo' essere integrata da uno o
piu'  componenti  esperti  nella  lingua  inglese  e  da  uno  o piu'
componenti esperti di informatica.