Art. 4. Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice e' costituita da tre membri ed e' nominata con atto del direttore amministrativo, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento del personale dell'INAF e dal disciplinare sulle modalita' generali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, attraverso pubblici concorsi, approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 20/2006 del 13 giugno 2006. 2. Nell'ambito del provvedimento di nomina della commissione esaminatrice si provvede alla nomina del segretario, il quale e' individuato anche quale responsabile del procedimento, con il compito di accertare e garantire il rispetto della normativa e dei termini relativi ad ogni fase della procedura concorsuale. 3. La Commissione esaminatrice puo' essere integrata da uno o piu' componenti esperti nella lingua inglese e da uno o piu' componenti esperti di informatica.