Art. 5.

                           Prove di esame

    1.  Le  prove  di esame consistono in una prova scritta ed in una
prova  orale.  La  durata  della  prova scritta sara' stabilita dalla
commissione esaminatrice.
    2.  La prova scritta consistera' in un elaborato e/o in una serie
di  quesiti  a risposta sintetica sulla seguenti materie: elementi di
diritto  amministrativo,  elementi di diritto del lavoro, elementi di
diritto  privato,  elementi  di  contabilita'  di  Stato e degli enti
pubblici.
    3.  La  prova  scritta  sara'  valutata in trentesimi. Conseguono
l'ammissione  al  colloquio  i  candidati che abbiano riportato nella
prova scritta un punteggio non inferiore a 21/30.
    4.  La  prova  orale  consistera'  in  un colloquio sulle materie
oggetto  delle prove scritte ed, inoltre, sulle seguenti: ordinamento
ed  attribuzioni  dell'Istituto nazionale di astrofisica, elementi di
base di informatica e conoscenza delle applicazioni informatiche piu'
diffuse   (Word,   Excel),  conoscenza  di  internet  e  della  posta
elettronica.   Nel  corso  della  prova  orale  si  procedera'  anche
all'accertamento  della  conoscenza  della  lingua inglese tramite la
lettura e la traduzione di un testo.
    5.   Per   la   valutazione  della  prova  orale  la  commissione
esaminatrice  disporra',  per  ogni  candidato,  di  un punteggio non
superiore  a  punti  trenta. Il colloquio si intendera' superato se i
candidati riporteranno un punteggio non inferiore a 21/30.
    6.   Nella   prima  seduta  la  commissione  esaminatrice  dovra'
stabilire  i  criteri  e  le  modalita'  di  valutazione  delle prove
concorsuali,  da  formalizzare  nei  relativi  verbali,  al  fine  di
assegnare  i  punteggi  da attribuire alle singole prove. La predetta
commissione,  prima  dell'inizio  di  ciascuna  sessione  della prova
orale,   dovra'  determinare  i  quesiti  da  sottoporre  ai  singoli
candidati  per  ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti saranno
proposti a ciascun candidato con estrazione a sorte.
    7.  Al  termine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova orale la
commissione  esaminatrice  formera' l'elenco dei candidati esaminati,
con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nel colloquio. Detto
elenco,   sottoscritto   dal   presidente   e  dal  segretario  della
commissione, e' affisso presso la sede ove si svolge la prova orale.
    8.  Il  punteggio  finale  delle prove concorsuali e' determinato
dalla  somma  dei  voti  conseguiti nella prova scritta e nella prova
orale.
    9.  La votazione complessiva e' determinata sommando il punteggio
finale  riportato  nelle  prove  d'esame  al  voto  conseguito  nella
valutazione dei titoli di cui al successivo art. 8.