Art. 8.

         Valutazione dei titoli - Modalita' di presentazione

    1.  La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri,
e'  effettuata  dalla  commissione  esaminatrice  dopo l'espletamento
della  prova  scritta  e  prima  che  si  proceda alla correzione dei
relativi elaborati.
    2.  Per  la  valutazione  dei  titoli la commissione esaminatrice
disporra'  nel  complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non
superiore a punti 10/30.
    3.  Le  categorie  dei  titoli valutabili ed il punteggio massimo
agli stessi attribuibile sono i seguenti:
      a)  titoli di studio superiori a quelli richiesti dal bando per
l'ammissione al presente concorso: fino ad un massimo di punti 2;
      b)  corsi di specializzazione e/o formazione svolti presso enti
pubblici  e/o  privati  attinenti  le  materie oggetto delle prove di
esame:  fino  ad un massimo di punti 3. Saranno attribuiti fino ad un
massimo di punti 0,40 per ogni corso;
      c)  servizio  prestato  presso istituzioni ed enti di ricerca e
sperimentazione  e/o pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro
a  tempo indeterminato o determinato nello stesso profilo o qualifica
equiparata  al profilo per il quale e' indetto il presente concorso e
con la medesima professionalita' per la quale si concorre: fino ad un
massimo  di  punti  3. Saranno attribuiti fino ad un massimo di punti
0,40 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
      d)  servizio  comunque  prestato  presso istituzioni ed enti di
ricerca  e sperimentazione e/o pubbliche amministrazioni in profili o
qualifiche inferiori al profilo ed al livello per il quale e' indetto
il  presente  concorso  ed  idoneita' a concorsi pubblici: fino ad un
massimo  di  punti  2. Saranno attribuiti fino ad un massimo di punti
0,20 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi.
    4.  I  titoli  devono  essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso  e  devono  essere  allegati alla domanda stessa, unitamente
all'elenco riepilogativo degli stessi, secondo le seguenti modalita':
      a) in originale o in copia autenticata;
      b) con  dichiarazione  sostitutiva  di certificazione, ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
da  rendersi  secondo  lo schema di cui all'Allegato B, relativamente
agli  stati,  qualita'  personali e fatti di cui all'elenco contenuto
nel predetto art. 46 e riprodotto nell'Allegato E al presente bando;
      c) in  fotocopia  con  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto di
notorieta',  sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica
non  autenticata  di un documento di identita' del sottoscrittore, ai
sensi  degli  articoli 19  e  47  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica   n. 445/2000,  da  rendersi  secondo  lo  schema  di  cui
all'Allegato   C,   relativamente   alle   categorie  di  titoli  non
espressamente   indicati   nell'art. 46   del  suddetto  decreto  del
Presidente    della   Repubblica   n. 445/2000   e,   pertanto,   non
certificabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione.
    5.   Nelle   dichiarazioni   sostitutive   il   candidato  dovra'
specificare  in  modo  analitico ogni elemento utile al fine di poter
consentire  alla  commissione  esaminatrice  di  valutare  il  titolo
dichiarato,   pena   la   non   valutazione  del  titolo  stesso.  In
particolare, nel caso di servizio prestato presso istituzioni ed enti
di   ricerca  e  sperimentazione  e/o  pubbliche  amministrazioni  il
candidato  dovra'  redigere  apposita  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione,  secondo lo schema di cui all'Allegato D, nella quale
il  candidato stesso dovra' specificare, oltre al profilo, al livello
o   alla  qualifica  posseduta,  la  durata  del  servizio  prestato,
l'ufficio  presso  il  quale  e' stata svolta l'attivita' lavorativa,
nonche'  la  tipologia della predetta attivita', fornendone una breve
descrizione. Resta salva la possibilita' per l'Amministrazione ovvero
per  la  commissione  esaminatrice  di  procedere ad idonei controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
    6.  Non  saranno  valutati i titoli eventualmente gia' prodotti a
questa  o  ad  altra  amministrazione,  ai  quali il candidato faccia
riferimento,  ne'  i  titoli  che pervengano all'INAF successivamente
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso.
    7.  Agli  atti  e  ai  documenti redatti in lingua straniera deve
essere  allegata  una traduzione in lingua italiana autenticata dalla
competente  rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da
un   traduttore  ufficiale  che  ne  deve  attestare  la  conformita'
all'originale  testo  straniero,  ferme restando le sanzioni previste
dal  codice  penale  e  dalle  leggi  speciali  in materia in caso di
falsita' in atti o di dichiarazioni mendaci.