Art. 8. Valutazione dei titoli - Modalita' di presentazione 1. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dalla commissione esaminatrice dopo l'espletamento della prova scritta e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. 2. Per la valutazione dei titoli la commissione esaminatrice disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti 10/30. 3. Le categorie dei titoli valutabili ed il punteggio massimo agli stessi attribuibile sono i seguenti: a) titoli di studio superiori a quelli richiesti dal bando per l'ammissione al presente concorso: fino ad un massimo di punti 2; b) corsi di specializzazione e/o formazione svolti presso enti pubblici e/o privati attinenti le materie oggetto delle prove di esame: fino ad un massimo di punti 3. Saranno attribuiti fino ad un massimo di punti 0,40 per ogni corso; c) servizio prestato presso istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione e/o pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato nello stesso profilo o qualifica equiparata al profilo per il quale e' indetto il presente concorso e con la medesima professionalita' per la quale si concorre: fino ad un massimo di punti 3. Saranno attribuiti fino ad un massimo di punti 0,40 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi; d) servizio comunque prestato presso istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione e/o pubbliche amministrazioni in profili o qualifiche inferiori al profilo ed al livello per il quale e' indetto il presente concorso ed idoneita' a concorsi pubblici: fino ad un massimo di punti 2. Saranno attribuiti fino ad un massimo di punti 0,20 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi. 4. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso e devono essere allegati alla domanda stessa, unitamente all'elenco riepilogativo degli stessi, secondo le seguenti modalita': a) in originale o in copia autenticata; b) con dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da rendersi secondo lo schema di cui all'Allegato B, relativamente agli stati, qualita' personali e fatti di cui all'elenco contenuto nel predetto art. 46 e riprodotto nell'Allegato E al presente bando; c) in fotocopia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, da rendersi secondo lo schema di cui all'Allegato C, relativamente alle categorie di titoli non espressamente indicati nell'art. 46 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e, pertanto, non certificabili con dichiarazione sostitutiva di certificazione. 5. Nelle dichiarazioni sostitutive il candidato dovra' specificare in modo analitico ogni elemento utile al fine di poter consentire alla commissione esaminatrice di valutare il titolo dichiarato, pena la non valutazione del titolo stesso. In particolare, nel caso di servizio prestato presso istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione e/o pubbliche amministrazioni il candidato dovra' redigere apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema di cui all'Allegato D, nella quale il candidato stesso dovra' specificare, oltre al profilo, al livello o alla qualifica posseduta, la durata del servizio prestato, l'ufficio presso il quale e' stata svolta l'attivita' lavorativa, nonche' la tipologia della predetta attivita', fornendone una breve descrizione. Resta salva la possibilita' per l'Amministrazione ovvero per la commissione esaminatrice di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 6. Non saranno valutati i titoli eventualmente gia' prodotti a questa o ad altra amministrazione, ai quali il candidato faccia riferimento, ne' i titoli che pervengano all'INAF successivamente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 7. Agli atti e ai documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana autenticata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale che ne deve attestare la conformita' all'originale testo straniero, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia in caso di falsita' in atti o di dichiarazioni mendaci.