Art. 8.

                        Graduatoria di merito

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da  ciascun  candidato,  con  l'osservanza, a parita' di merito delle
preferenze  previste  dall'art.  5  del  decreto del Presidente della
Repubblica  n. 487/1994.  Il punteggio finale e' dato dalla somma dei
voti riportati nella prova scritta e nella prova orale.
    A  tale  votazione e' aggiunta quella riportata nella valutazione
dei titoli.
    La  graduatoria  di merito e' approvata con decreto del Direttore
amministrativo  ed  e'  pubblicata  presso la macroarea risorse umane
dell'Universita'  degli  studi Mediterranea di Reggio Calabria. Dalla
data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  rimarra'  efficace per un periodo di dodici mesi
dalla sua approvazione e potra' essere utilizzata anche per eventuali
assunzioni a tempo determinato.