Art. 8.

                        Graduatoria di merito

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da  ciascun  candidato,  con  l'osservanza, a parita' di merito delle
preferenze  previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica  n. 487/1994.  Il punteggio finale e' dato dalla somma dei
voti riportati nella prova scritta e nella prova orale.
    A  tale  votazione e' aggiunta quella riportata nella valutazione
dei titoli.
    La  graduatoria  di merito e' approvata con decreto del Direttore
amministrativo  ed  e'  pubblicata  presso la Macroarea risorse umane
dell'Universita'  degli  studi  di  Mediterranea  di Reggio Calabria.
Dalla   data  di  pubblicazione  decorre  il  termine  per  eventuali
impugnative.
    La  graduatoria rimarra' efficace per un periodo di 12 mesi dalla
sua  approvazione  e  potra'  essere  utilizzata  anche per eventuali
assunzioni a tempo determinato.