Art. 8. Graduatoria di merito La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di merito delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 487/1994. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale. A tale votazione e' aggiunta quella riportata nella valutazione dei titoli. La graduatoria di merito e' approvata con decreto del direttore amministrativo ed e' pubblicata presso la Macroarea risorse umane dell'Universita' degli studi di Mediterranea di Reggio Calabria. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria rimarra' efficace per un periodo di dodici mesi dalla sua approvazione e potra' essere utilizzata anche per eventuali assunzioni a tempo determinato.