Art. 8.
                        Graduatoria di merito
    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da  ciascun  candidato,  con  l'osservanza, a parita' di merito delle
preferenze  previste  dall'art. 5  del  decreto  del Presidente della
Repubblica  487/94.  Il punteggio finale e' dato dalla somma dei voti
riportati nella prova scritta e nella prova orale.
    A  tale  votazione e' aggiunta quella riportata nella valutazione
dei titoli.
    La  graduatoria  di merito e' approvata con decreto del direttore
amministrativo  ed  e'  pubblicata  presso la macroarea risorse umane
dell'Universita'  degli  studi  di  Mediterranea  di Reggio Calabria.
Dalla   data  di  pubblicazione  decorre  il  termine  per  eventuali
impugnative.
    La  graduatoria  rimarra'  efficace per un periodo di dodici mesi
dalla sua approvazione e potra' essere utilizzata anche per eventuali
assunzioni a tempo determinato.