Art. 9.
                              Colloquio
    Sono  ammessi  a  sostenere  il colloquio i candidati che avranno
riportato in ciascuna prova scritta almeno 42/60.
    L'ammissione  al  colloquio  sara' comunicata ai candidati almeno
venti  giorni  prima  della  data  nella  quale dovranno sostenere il
colloquio  stesso;  contestualmente sara' data comunicazione dei voti
da  essi  riportati  in  ciascuna  delle  due  prove  scritte e nella
valutazione dei titoli.
    Il  colloquio  -  anche  attraverso  la  discussione  dei  titoli
presentati   e  con  particolare  riferimento  a  quelli  di  maggior
interesse  per  l'Istituto  -  vertera' sugli argomenti oggetto delle
prove   scritte   e   sulle   eventuali   conoscenze   ed  esperienze
professionali  del  candidato,  al  fine  di  valutare  la qualita' e
l'ampiezza    della   formazione   culturale   e   delle   esperienze
professionali   possedute  nonche'  la  capacita'  e  l'attitudine  a
orientare  la propria attivita' sulle problematiche dell'Istituto, le
capacita' relazionali, organizzative e di lavoro in team.
    In  sede  di  colloquio verra' inoltre accertata la conoscenza di
base  della  lingua  inglese,  e  di  quella italiana per i cittadini
appartenenti   ad   altro   Stato  dell'Unione  europea,  nonche'  la
conoscenza   di   base   dell'uso   delle   apparecchiature  e  delle
applicazioni informatiche piu' diffuse.
    L'esame  non  si  intendera'  superato  se il candidato non avra'
ottenuto la votazione di almeno 21/30.
    Al  termine  di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione
esaminatrice   formera'   l'elenco   dei   candidati  esaminati,  con
l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.
    L'elenco,  sottoscritto  dal  presidente  e  dal segretario della
commissione,    sara'    affisso   nel   medesimo   giorno   all'albo
dell'Istituto.