Art. 9. Colloquio Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che avranno riportato in ciascuna prova scritta almeno 42/60. L'ammissione al colloquio sara' comunicata ai candidati almeno venti giorni prima della data nella quale dovranno sostenere il colloquio stesso; contestualmente sara' data comunicazione dei voti da essi riportati in ciascuna delle due prove scritte e nella valutazione dei titoli. Il colloquio - anche attraverso la discussione dei titoli presentati e con particolare riferimento a quelli di maggior interesse per l'Istituto - vertera' sugli argomenti oggetto delle prove scritte e sulle eventuali conoscenze ed esperienze professionali del candidato, al fine di valutare la qualita' e l'ampiezza della formazione culturale e delle esperienze professionali possedute nonche' la capacita' e l'attitudine a orientare la propria attivita' sulle problematiche dell'Istituto, le capacita' relazionali, organizzative e di lavoro in team. In sede di colloquio verra' inoltre accertata la conoscenza di base della lingua inglese, e di quella italiana per i cittadini appartenenti ad altro Stato dell'Unione europea, nonche' la conoscenza di base dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. L'esame non si intendera' superato se il candidato non avra' ottenuto la votazione di almeno 21/30. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sara' affisso nel medesimo giorno all'albo dell'Istituto.