Art. 10. Borse di studio Il numero delle borse di studio a bando puo' aumentare a seguito di finanziamenti di soggetti pubblici o privati acquisiti successivamente alla pubblicazione del presente bando, ma non oltre la data di pubblicazione delle graduatorie di merito. Il limite di reddito per l'assegnazione della borsa di studio e' di Euro 7.746,86 riferito all'anno di fruizione della stessa. Coloro che vorranno accedere all'erogazione della borsa di studio, dovranno allegare alla domanda di partecipazione apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato D) reperibile all'indirizzo www.unicas.it/home sezione/concorsi/home-dottorato.html, dalla quale risulti il non superamento di detto limite. Le borse di studio sono assegnate in base alla graduatoria generale di merito. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001. L'importo annuo lordo della borsa di studio e' pari a Euro 11.815,21, comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione, erogato in rate mensili di uguale importo. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. L'importo della borsa di studio e' aumentato del cinquanta per cento per i periodi di permanenza all'estero. Le borse di studio non possono essere cumulate con gli assegni di ricerca o altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando. I posti con borsa di studio possono essere aumentati a seguito di finanziamenti erogati da altre universita', enti pubblici di ricerca o da qualificate strutture produttive private che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del bando e prima dell'inizio del relativo corso.