Art. 6.

                      Commissioni giudicatrici

    La  Commissione  giudicatrice  del  concorso  per  l'ammissione a
ciascun  corso  di dottorato di ricerca sara' nominata dal rettore su
proposta  del  Consiglio  della scuola a cui il corso afferisce. Essa
sara'  composta  da  tre  membri  scelti tra professori e ricercatori
universitari  di  ruolo, anche di Atenei non italiani, afferenti alle
aree   scientifico-disciplinari  a  cui  il  corso  di  dottorato  si
riferisce  La  commissione puo' essere integrata da un massimo di due
esperti,  anche  non italiani, scelti nell'ambito delle universita' e
delle strutture pubbliche e private di ricerca.
    Ogni  commissione,  per  la  valutazione  di  ciascun  candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove. E' ammesso alla
prova  orale il candidato che abbia superato la prova scritta con una
votazione  non  inferiore  a  40/60.  Alla  fine della prova orale la
commissione  giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione  dei  voti  da  ciascuno  riportati nella prova stessa.
L'elenco,   sottoscritto   dal  presidente  e  dal  segretario  della
commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della facolta' o
del  dipartimento presso cui si e' svolta la prova. La prova orale si
ritiene  superata  se  il  candidato  ha  conseguito una votazione di
almeno 40/60.
    Espletate  le  prove  del  concorso,  la  commissione  compila la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.