Art. 7. Ammissione ai corsi I candidati saranno ammessi al corso di dottorato, con decreto del rettore, accertata la regolarita' degli atti, secondo la graduatoria generale di merito fino alla concorrenza del numero di posti messi a concorso per ciascun corso di dottorato. In caso di rinuncia da parte degli aventi diritto entro dieci giorni dall'inizio del corso o per mancata iscrizione nei termini previsti, subentreranno altri candidati secondo l'ordine di graduatoria. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. I cittadini non appartenenti all'Unione europea che risultassero idonei, saranno ammessi al dottorato senza borsa di studio e in soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso. La graduatoria degli idonei, per ogni singolo corso, verra' resa pubblica mediante affissione all'albo del rettorato e pubblicata nella pagina web di ateneo www.unicas.it/home sezione/concorsi/home-dottorato.html