Art. 7.

                         Ammissione ai corsi

    I  candidati  saranno  ammessi al corso di dottorato, con decreto
del   rettore,  accertata  la  regolarita'  degli  atti,  secondo  la
graduatoria  generale  di  merito fino alla concorrenza del numero di
posti  messi  a  concorso  per ciascun corso di dottorato. In caso di
rinuncia da parte degli aventi diritto entro dieci giorni dall'inizio
del   corso   o   per   mancata   iscrizione  nei  termini  previsti,
subentreranno altri candidati secondo l'ordine di graduatoria.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    I  cittadini non appartenenti all'Unione europea che risultassero
idonei,  saranno  ammessi  al  dottorato  senza  borsa di studio e in
soprannumero   nel   limite  della  meta'  dei  posti  istituiti  con
arrotondamento all'unita' per eccesso.
    La  graduatoria degli idonei, per ogni singolo corso, verra' resa
pubblica  mediante  affissione  all'albo  del  rettorato e pubblicata
nella            pagina            web            di           ateneo
www.unicas.it/home   sezione/concorsi/home-dottorato.html