Art. 10. Durata e trattamento economico Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato comportera' un impegno annuo di cinquecento ore. In caso di mancata assunzione in servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, si provvedera' alla risoluzione del contratto. Al collaboratore esperto linguistico spettera' il trattamento economico fondamentale previsto dall'art. 7 del C.C.N.L. del comparto Universita' del 28 marzo 2006. Per ogni aspetto non disciplinato dall'art. 51 del C.C.N.L. 21 maggio 1996 e dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito in legge 21 giugno 1995, n. 236, al personale di cui trattasi si applica il trattamento normativo previsto per il personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo parziale.