Art. 10.
                   Durata e trattamento economico
    Il   contratto   di  lavoro  subordinato  a  tempo  indeterminato
comportera' un impegno annuo di cinquecento ore.
    In  caso di mancata assunzione in servizio nel termine assegnato,
salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento, si provvedera'
alla risoluzione del contratto.
    Al  collaboratore  esperto  linguistico  spettera' il trattamento
economico fondamentale previsto dall'art. 7 del C.C.N.L. del comparto
Universita' del 28 marzo 2006.
    Per  ogni  aspetto  non  disciplinato  dall'art. 51  del C.C.N.L.
21 maggio 1996 e dal decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito
in  legge  21  giugno  1995,  n. 236, al personale di cui trattasi si
applica   il   trattamento   normativo   previsto  per  il  personale
tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo parziale.