Art. 14.
                       Estinzione del rapporto
    La risoluzione del rapporto di lavoro si verifica per:
      a) raggiunti limiti di eta';
      b) dimissioni volontarie;
      c) licenziamento.
    Il  rapporto  di  lavoro puo' essere interrotto, in ogni momento,
per volontarie dimissioni del collaboratore linguistico.
    Il  recesso  da parte dell'Universita' puo' avvenire per giusta e
comprovata  causa  o  giustificato motivo ai sensi dell'art. 2119 del
codice  civile,  della  legge  n. 604/1996 e dell'art. 18 della legge
n. 300/1970 e successive modificazioni.
    L'esito negativo della verifica annuale dell'attivita' svolta dal
collaboratore   esperto   linguistico  a  tempo  indeterminato  o  la
riduzione  dell'attivita'  di  formazione linguistica, deliberata dai
competenti   organi   accademici,   costituisce   per   l'Universita'
giustificato   motivo   di   recesso  ai  sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 51, comma 9, del C.C.N.L. 21 maggio 1996.
    Il termine di preavviso scritto, sia in caso di licenziamento sia
in caso di dimissioni, e' stabilito in trenta giorni.