Art. 8.
         Formazione ed efficacia delle graduatorie di merito
    L'amministrazione   con   decreto   del   rettore,  accertata  la
regolarita' della procedura, approva gli atti, formula la graduatoria
generale  di  merito, secondo l'ordine della votazione finale, tenuto
conto  delle  preferenze  di cui al precedente articolo, e dichiara i
vincitori della selezione, nel limite dei posti messi a concorso.
    Il  predetto  provvedimento  sara'  pubblicato all'albo ufficiale
dell'ateneo; dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il
termine per eventuali impugnative.
    La   graduatoria   generale   di   merito   restera'  valida  per
ventiquattro   mesi   dalla   data   del   provvedimento  formale  di
approvazione della stessa, salvo diverse disposizioni di legge.