Art. 8. Formazione ed efficacia delle graduatorie di merito L'amministrazione con decreto del rettore, accertata la regolarita' della procedura, approva gli atti, formula la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine della votazione finale, tenuto conto delle preferenze di cui al precedente articolo, e dichiara i vincitori della selezione, nel limite dei posti messi a concorso. Il predetto provvedimento sara' pubblicato all'albo ufficiale dell'ateneo; dalla data di pubblicazione della graduatoria decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria generale di merito restera' valida per ventiquattro mesi dalla data del provvedimento formale di approvazione della stessa, salvo diverse disposizioni di legge.