Art. 9.
               Documenti per la stipula del contratto
    L'Universita',  sempre  che non si verifichino gli impedimenti di
cui  all'art. 1  ultimo  comma  della presente selezione, provvedera'
alla   stipula   del   contratto   individuale   di  lavoro  a  tempo
indeterminato secondo l'ordine di graduatoria.
    A  tal  fine,  il  candidato  utilmente collocato in graduatoria,
sara'  invitato  alla  stipula e dovra' presentare (o far pervenire),
pena  la  decadenza,  all'Universita'  entro il termine perentorio di
trenta  giorni,  che decorre dal giorno successivo a quello in cui ha
ricevuto l'invito, i seguenti documenti:
      per i candidati italiani o comunitari
        1)  originale  o  copia  autenticata  o  autocertificata  del
diploma   di   laurea  conseguito  secondo  le  modalita'  precedenti
all'entrata   in   vigore   del   decreto  ministeriale  n. 509/1999,
modificato  dal  decreto ministeriale n. 270/2004, ovvero dal diploma
di  laurea  magistrale  (LM) o specialistica (LS) conseguito ai sensi
della  suddetta  normativa  o titolo universitario straniero adeguato
alle funzioni da svolgere;
        2)  certificato  medico  (di  data  non anteriore a sei mesi)
rilasciato   da  un  medico  militare,  provinciale  o  dal  Servizio
sanitario  nazionale,  o  equipollente, attestante l'idoneita' fisica
all'impiego.   Qualora  il  vincitore  sia  affetto  da  patologie  o
menomazioni,   il   certificato   ne   deve   fare  menzione  con  la
dichiarazione che le stesse non ne riducono l'attitudine lavorativa e
che  il  candidato  e'  esente  da  malattie  che  possono mettere in
pericolo la salute pubblica;
        3)  dichiarazione,  ai  sensi  dell'art. 46  del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 445  del  28 dicembre  2000  da cui
risulti:
          a) data e luogo di nascita;
          b) cittadinanza;
          c) godimento dei diritti politici;
          d) la   propria   posizione  nei  riguardi  degli  obblighi
militari;
          e) l'inesistenza   di   condanne   penali  che  impediscono
l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego;
          f) il codice fiscale;
          g) residenza;
          h) di  non  avere  altri  rapporti  di  impiego  pubblico o
privato   e   di   non   trovarsi  in  nessuna  delle  situazioni  di
incompatibilita'   previste   dall'art. 53  del  decreto  legislativo
n. 165/2001 ovvero di optare per il rapporto di impiego presso questo
ateneo;
          i) di non essere stato destituito, dispensato da precedente
impiego  presso  una pubblica amministrazione ovvero non essere stato
dichiarato decaduto da impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo
comma,  lettera  d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    L'Amministrazione  provvedera'  ad  effettuare  idonei  controlli
sulla   veridicita'   delle   dichiarazioni   sostitutive,  ai  sensi
dell'art. 71  del  succitato  decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
      per i candidati extracomunitari:
        a) originale del titolo di studio o copia autenticata;
        b) certificato di nascita;
        c) certificato   equipollente  al  certificato  generale  del
casellario  giudiziale  rilasciato  dalla  competente autorita' dello
Stato  di  cui  lo  straniero  e'  cittadino. Se lo stesso risiede in
Italia,  oltre  al  certificato  anzidetto,  deve presentare anche il
certificato generale del casellario giudiziale italiano;
        d) certificato  medico  rilasciato  da  un  medico  militare,
provinciale  o  dal  Servizio  Sanitario  Nazionale,  o equipollente,
attestante  l'idoneita'  fisica all'impiego. Qualora il vincitore sia
affetto  da  patologie  o  menomazioni,  il  certificato ne deve fare
menzione   con  la  dichiarazione  che  le  stesse  non  ne  riducono
l'attitudine  lavorativa e che il candidato e' esente da malattie che
possono mettere in pericolo la salute pubblica;
        e) certificato attestante la cittadinanza;
        f) certificato attestante il godimento dei diritti politici;
        g) di  non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato
e  di  non  trovarsi  in nessuna delle situazioni di incompatibilita'
previste  dall'art. 53  del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero di
optare per il rapporto di impiego presso questo Ateneo;
        h) di  non  essere stato destituito, dispensato da precedente
impiego  presso  una pubblica amministrazione ovvero non essere stato
dichiarato decaduto da impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo
comma,  lettera  d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
    Ad eccezione di quello richiesto al punto a) e al punto b), tutti
i  certificati  dovranno  essere  di data non anteriore a sei mesi di
quella della richiesta.
    I  certificati  rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato
di  cui  lo  straniero  extracomunitario  e' cittadino debbono essere
conformi  alle  disposizioni  vigenti  nello  Stato stesso e debbono,
altresi',  essere  legalizzati  dalle  competenti autorita' consolari
italiane.
    Ai  certificati  redatti in lingua straniera deve essere allegata
una  traduzione,  in  lingua  italiana, certificata conforme al testo
straniero,  redatta  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica o
consolare.
    I cittadini extracomunitari dovranno essere in possesso, all'atto
della stipula, del relativo permesso di soggiorno.