Art. 9. Documenti per la stipula del contratto L'Universita', sempre che non si verifichino gli impedimenti di cui all'art. 1 ultimo comma della presente selezione, provvedera' alla stipula del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato secondo l'ordine di graduatoria. A tal fine, il candidato utilmente collocato in graduatoria, sara' invitato alla stipula e dovra' presentare (o far pervenire), pena la decadenza, all'Universita' entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti: per i candidati italiani o comunitari 1) originale o copia autenticata o autocertificata del diploma di laurea conseguito secondo le modalita' precedenti all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, modificato dal decreto ministeriale n. 270/2004, ovvero dal diploma di laurea magistrale (LM) o specialistica (LS) conseguito ai sensi della suddetta normativa o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere; 2) certificato medico (di data non anteriore a sei mesi) rilasciato da un medico militare, provinciale o dal Servizio sanitario nazionale, o equipollente, attestante l'idoneita' fisica all'impiego. Qualora il vincitore sia affetto da patologie o menomazioni, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che le stesse non ne riducono l'attitudine lavorativa e che il candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica; 3) dichiarazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 da cui risulti: a) data e luogo di nascita; b) cittadinanza; c) godimento dei diritti politici; d) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari; e) l'inesistenza di condanne penali che impediscono l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego; f) il codice fiscale; g) residenza; h) di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero di optare per il rapporto di impiego presso questo ateneo; i) di non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stato dichiarato decaduto da impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'art. 71 del succitato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. per i candidati extracomunitari: a) originale del titolo di studio o copia autenticata; b) certificato di nascita; c) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino. Se lo stesso risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, deve presentare anche il certificato generale del casellario giudiziale italiano; d) certificato medico rilasciato da un medico militare, provinciale o dal Servizio Sanitario Nazionale, o equipollente, attestante l'idoneita' fisica all'impiego. Qualora il vincitore sia affetto da patologie o menomazioni, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che le stesse non ne riducono l'attitudine lavorativa e che il candidato e' esente da malattie che possono mettere in pericolo la salute pubblica; e) certificato attestante la cittadinanza; f) certificato attestante il godimento dei diritti politici; g) di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 ovvero di optare per il rapporto di impiego presso questo Ateneo; h) di non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego presso una pubblica amministrazione ovvero non essere stato dichiarato decaduto da impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ad eccezione di quello richiesto al punto a) e al punto b), tutti i certificati dovranno essere di data non anteriore a sei mesi di quella della richiesta. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero extracomunitario e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresi', essere legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. Ai certificati redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare. I cittadini extracomunitari dovranno essere in possesso, all'atto della stipula, del relativo permesso di soggiorno.