Art. 4. Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni La restituzione dei documenti e delle pubblicazioni relative alle procedure di selezione avviene a mezzo di consegna «brevi manu» al candidato stesso che ne abbia fatto richiesta o a persona da questi appositamente delegata, trascorsi 180 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie ed entro i successivi 30 giorni. Le pubblicazioni presentate in originale e non ritirate entro il termine di 30 giorni sopra indicato verranno conservate presso i Centri Interdipartimentali Bibliotecari al fine di fornire un'ulteriore fonte di accrescimento del patrimonio librario dell'Ateneo. Tutta la rimanente documentazione verra' eliminata secondo le disposizioni di legge.