Art. 4.

          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni

    La restituzione dei documenti e delle pubblicazioni relative alle
procedure  di  selezione  avviene a mezzo di consegna «brevi manu» al
candidato  stesso  che ne abbia fatto richiesta o a persona da questi
appositamente  delegata,  trascorsi  180  giorni  dalla pubblicazione
delle  graduatorie  ed entro i successivi 30 giorni. Le pubblicazioni
presentate  in originale e non ritirate entro il termine di 30 giorni
sopra     indicato    verranno    conservate    presso    i    Centri
Interdipartimentali  Bibliotecari  al  fine  di  fornire un'ulteriore
fonte  di accrescimento del patrimonio librario dell'Ateneo. Tutta la
rimanente  documentazione verra' eliminata secondo le disposizioni di
legge.