Art. 6.

                         Esame di ammissione

    Le  prove,  intese  ad  accertare l'attitudine del candidato alla
ricerca  scientifica,  si  svolgeranno secondo le modalita' e le date
indicate  negli  allegati  1-20.  I  candidati non riceveranno alcuna
convocazione a domicilio.
    Il  punteggio  finale,  comprensivo  del  punteggio relativo alla
valutazione  dei  titoli e del punteggio attribuito alle prove, viene
espresso in centesimi (100/100).
    Alla  valutazione  dei  titoli,  qualora  prevista,  non potranno
essere  attribuiti  piu'  di  30 punti (30/100). Ciascuna commissione
provvedera'  prima dell'inizio delle prove d'esame all'individuazione
dei  criteri  di  valutazione  e  ponderazione  dei titoli stessi. La
valutazione  dei  titoli  avviene dopo la prova scritta e prima della
correzione   degli   elaborati.   La  valutazione  dei  titoli  viene
comunicata  ai  singoli  candidati in sede di svolgimento della prova
orale.
    Verranno ritenuti idonei i candidati che avranno conseguito nelle
prove,  scritte  e orali, un punteggio complessivo uguale o superiore
al 70% del punteggio massimo attribuito a dette prove.
    La  graduatoria  finale  verra'  predisposta sommando, per i soli
candidati  idonei,  al  punteggio  delle  prove  il  punteggio  della
valutazione dei titoli, qualora prevista.
    Le    commissioni    giudicatrici    potranno   prevedere   prove
diversificate  nel caso di corsi di dottorato articolati in curricula
fortemente  differenziati,  fermo  restando che la graduatoria finale
sara' unica.
    Il  candidato dovra' inoltre dimostrare durante la prova orale la
buona   conoscenza  della/e  lingua/e  straniera/e  indicata/e  negli
allegati 1-20.
    Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno documento
di riconoscimento.