Art. 8.

                     Ammissione in soprannumero

    Possono  essere  ammessi  in soprannumero senza borsa di studio e
nel  numero  massimo  indicato  agli  allegati  1-20,  qualora  siano
risultati  idonei  al  termine delle prove concorsuali e non figurino
tra i vincitori:
      gli  assegnisti  di  ricerca  di  cui  alla  legge n. 449/97, a
condizione  che  il dottorato cui partecipano riguardi la stessa area
scientifico-disciplinare  della ricerca per la quale sono destinatari
di assegni;
      i  titolari  di borsa di ricerca, a condizione che il dottorato
cui  partecipano  riguardi  la stessa area scientifico - disciplinare
della ricerca per la quale sono destinatari di borsa;
      i  dipendenti  pubblici  che possono fruire dei benefici di cui
all'art. 2 della legge n. 476 del 13 agosto 1984;
      i  cittadini residenti all'estero. L'ammissione in soprannumero
dei candidati residenti all'estero e' prevista qualora abbiano optato
per le modalita' di selezione di cui all'art. 6.