Art. 10.

                           Borse di studio

    Ai  dottorandi  comunitari, ai dottorandi extracomunitari che, ai
sensi dell'art.  39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286,  accedono  ai  corsi universitari a parita' di condizione con
gli  studenti  italiani,  con reddito annuo personale complessivo non
superiore  a  15.000  euro  (esclusi  i  redditi  di  lavoro autonomo
percepiti occasionalmente), e' conferita, ai sensi e con le modalita'
stabilite   dalla   normativa   vigente,   secondo   l'ordine   della
graduatoria,  una  borsa  di  studio  di  importo  lordo annuo pari a
Euro 10.561,54.  A  parita'  di  merito  prevale la valutazione della
situazione  economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001.
    Dall'importo della borsa di studio verranno detratti d'ufficio la
tassa   regionale   per   il   diritto  allo  studio,  il  premio  di
assicurazione infortuni e l'imposta di bollo (pari complessivamente a
Euro 122,62).
    Qualora  gli  oneri  per  il  finanziamento delle borse di studio
siano    coperti   mediante   convenzione   con   soggetti   estranei
all'Amministrazione  universitaria,  il  programma  di  studio  e  di
ricerca  e'  concordato fra il Collegio dei docenti del dottorato e i
predetti soggetti.