Art. 10. Borse di studio Ai dottorandi comunitari, ai dottorandi extracomunitari che, ai sensi dell'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, accedono ai corsi universitari a parita' di condizione con gli studenti italiani, con reddito annuo personale complessivo non superiore a 15.000 euro (esclusi i redditi di lavoro autonomo percepiti occasionalmente), e' conferita, ai sensi e con le modalita' stabilite dalla normativa vigente, secondo l'ordine della graduatoria, una borsa di studio di importo lordo annuo pari a Euro 10.561,54. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001. Dall'importo della borsa di studio verranno detratti d'ufficio la tassa regionale per il diritto allo studio, il premio di assicurazione infortuni e l'imposta di bollo (pari complessivamente a Euro 122,62). Qualora gli oneri per il finanziamento delle borse di studio siano coperti mediante convenzione con soggetti estranei all'Amministrazione universitaria, il programma di studio e di ricerca e' concordato fra il Collegio dei docenti del dottorato e i predetti soggetti.