Art. 5.

                               Titoli

    I   titoli   e   le  pubblicazioni  scientifiche  possono  essere
presentati  in  originale  o  in  fotocopia  autenticata. I candidati
comunitari   possono  avvalersi  anche  dell'autocertificazione  resa
secondo  quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000 n. 445 (Allegato A).
    I  titoli possono essere prodotti in italiano, inglese, francese,
tedesco, spagnolo.
    I  titoli  presentati  in  originale  o  in fotocopia autenticata
saranno  restituiti,  su  richiesta  dell'interessato, dall'Ateneo. I
candidati  dovranno  provvedere,  a  loro  spese  ed  entro  sei mesi
dall'espletamento  del  concorso,  al  recupero  dei  titoli  e delle
eventuali pubblicazioni inviate all'Universita'; trascorso il periodo
indicato l'Amministrazione non sara' responsabile in alcun modo delle
suddette pubblicazioni e titoli.