Art. 5. Titoli I titoli e le pubblicazioni scientifiche possono essere presentati in originale o in fotocopia autenticata. I candidati comunitari possono avvalersi anche dell'autocertificazione resa secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Allegato A). I titoli possono essere prodotti in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo. I titoli presentati in originale o in fotocopia autenticata saranno restituiti, su richiesta dell'interessato, dall'Ateneo. I candidati dovranno provvedere, a loro spese ed entro sei mesi dall'espletamento del concorso, al recupero dei titoli e delle eventuali pubblicazioni inviate all'Universita'; trascorso il periodo indicato l'Amministrazione non sara' responsabile in alcun modo delle suddette pubblicazioni e titoli.