Art. 6. Esame di ammissione L'ammissione al corso di dottorato avviene in due fasi. Nella prima fase la Commissione esaminatrice procede alla valutazione dei titoli in conformita' ai criteri determinati dal Collegio dei docenti del singolo dottorato e riportati all'art. 1. Sono ammessi all'esame i candidati che abbiano conseguito una valutazione non inferiore a 18/30. L'esame consiste in un colloquio - o, secondo quanto specificato nell'art. 1 per ciascun corso di dottorato, in due prove: una scritta e una orale - inteso ad accertare la preparazione, le capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica e le sue motivazioni personali. Il colloquio e' finalizzato a verificare le conoscenze del candidato su argomenti riguardanti gli indirizzi formativi e scientifici del dottorato e comprende la presentazione formale da parte dello stesso del progetto di ricerca proposto. A discrezione della Commissione oltre al colloquio puo' essere richiesta la stesura di un breve elaborato scritto. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 21/30. In caso di diversa valutazione da parte dei commissari, ognuno di essi attribuisce al candidato per il colloquio fino a 1/n 30 punti, dove n e' pari al numero dei membri della Commissione. Al termine della prova d'esame la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei punteggi ottenuti dai candidati nella valutazione dei titoli e nel colloquio. Qualora gli esami consistano in due prove, una scritta e l'altra orale, si applicano le medesime prescrizioni stabilite per il colloquio. In questo caso la graduatoria generale di merito e' formata sommando il punteggio conseguito dai candidati nella valutazione dei titoli con la media dei voti riportati nelle singole prove. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: a) carta d'identita'; b) passaporto; c) patente di guida; d) porto d'armi.