Art. 6.

                         Esame di ammissione

    L'ammissione  al  corso  di  dottorato avviene in due fasi. Nella
prima  fase  la Commissione esaminatrice procede alla valutazione dei
titoli in conformita' ai criteri determinati dal Collegio dei docenti
del  singolo dottorato e riportati all'art. 1. Sono ammessi all'esame
i  candidati  che  abbiano conseguito una valutazione non inferiore a
18/30.
    L'esame  consiste in un colloquio - o, secondo quanto specificato
nell'art. 1 per ciascun corso di dottorato, in due prove: una scritta
e  una orale - inteso ad accertare la preparazione, le capacita' e le
attitudini   del   candidato   alla  ricerca  scientifica  e  le  sue
motivazioni  personali.  Il  colloquio e' finalizzato a verificare le
conoscenze  del  candidato  su  argomenti  riguardanti  gli indirizzi
formativi  e  scientifici  del dottorato e comprende la presentazione
formale  da  parte  dello  stesso del progetto di ricerca proposto. A
discrezione   della   Commissione  oltre  al  colloquio  puo'  essere
richiesta  la  stesura di un breve elaborato scritto. Il colloquio si
intende  superato  solo  se  il  candidato  ottenga  un punteggio non
inferiore  a  21/30.  In  caso  di  diversa  valutazione da parte dei
commissari,  ognuno di essi attribuisce al candidato per il colloquio
fino  a  1/n  30  punti,  dove  n  e' pari al numero dei membri della
Commissione.
    Al   termine  della  prova  d'esame  la  Commissione  compila  la
graduatoria  generale  di  merito sulla base della somma dei punteggi
ottenuti dai candidati nella valutazione dei titoli e nel colloquio.
    Qualora  gli esami consistano in due prove, una scritta e l'altra
orale,  si  applicano  le  medesime  prescrizioni  stabilite  per  il
colloquio.  In  questo  caso  la  graduatoria  generale  di merito e'
formata   sommando   il  punteggio  conseguito  dai  candidati  nella
valutazione  dei titoli con la media dei voti riportati nelle singole
prove.
    Per  sostenere  le  prove  i  candidati  dovranno esibire uno dei
seguenti documenti di riconoscimento:
      a) carta d'identita';
      b) passaporto;
      c) patente di guida;
      d) porto d'armi.