Art. 5.

           Titoli valutabili - Modalita' di presentazione

    1.  La  commissione  esaminatrice,  di  cui al precedente art. 4,
disporra' complessivamente di 100 punti:
      20 punti per i titoli;
      80 punti per le prove di esame.
    I punti per le prove di esame sono cosi' ripartiti:
      40 punti per la prova scritta;
      40 punti per la prova orale.
    2.  La  valutazione  dei  titoli  sara'  effettuata dopo la prova
scritta  e comunque prima che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine  stabilito  per  l'inoltro delle domande di partecipazione al
concorso.
    3. I titoli valutabili sono i seguenti:
      a) pubblicazioni   a  carattere  scientifico  attinenti  l'area
scientifica per la quale si concorre o aree affini;
      b) curriculum  vitae  et studiorum, comprendente anche tutte le
altre pubblicazioni oltre a quelle di cui sub a);
      c) docenze e lezioni tenute in Italia ed all'estero, interventi
a seminari, a convegni e conferenze;
      d) incarichi    ricoperti    in    organismi    scientifici   e
responsabilita' scientifiche assunte.
    4.  Per  la  valutazione dei titoli di cui ai punti precedenti la
commissione  esaminatrice  dovra' comunque attenersi ai criteri sotto
elencati,  ferma restando la possibilita' per la predetta commissione
di  procedere  all'individuazione  di ulteriori criteri prima di aver
preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi:
      a) originalita'  e innovativita' della produzione scientifica e
rigore metodologico;
      b) apporto individuale del candidato analiticamente determinato
nei lavori di collaborazione;
      c) congruenza   dell'iter   formativo   e   dell'attivita'  del
candidato   con   le   attivita'   programmatiche   dell'INAF  e,  in
particolare,  con  l'area scientifica oggetto del presente concorso o
con aree affini;
      d) rilevanza  scientifica  della  collocazione editoriale delle
pubblicazioni   e   loro   diffusione   all'interno  della  comunita'
scientifica;
      e) continuita'  temporale  della  produzione  scientifica e suo
grado  di  aggiornamento  rispetto  alle  ricerche  in atto nell'area
scientifica oggetto del presente concorso.
    5.  Verranno  valutati solo i titoli dichiarati nella domanda e/o
presentati secondo le seguenti modalita':
      a) le  pubblicazioni potranno essere prodotte in originale o in
copia  autenticata  ovvero in copia dichiarata conforme all'originale
mediante  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto di notorieta' resa ai
sensi  degli  articoli 19  e  47  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n. 445/2000, conformemente al modello di cui all'Allegato
A),  corredata  di fotocopia di un documento di identita' in corso di
validita'.   I   lavori   in   corso   di  stampa  saranno  presi  in
considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione
dell'editore, in originale o in copia autenticata o, in luogo di tale
lettera,  da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con la
quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati
per   la   pubblicazione.  Tale  dichiarazione  dovra'  indicare  con
esattezza  il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data
di  accettazione  nonche' il nome della rivista nella quale il lavoro
stesso sara' pubblicato. Non saranno presi in considerazione i lavori
ciclostilati, dattilografati o manoscritti.
    In  luogo  delle  predette modalita' i candidati, in alternativa,
potranno:
      qualora  le  pubblicazioni  siano  disponibili su appositi siti
internet di riviste nazionali ed internazionali, indicare nell'elenco
di  tutte  le pubblicazioni contenute nel curriculum da allegare alla
domanda  di  partecipazione al concorso l'esatto e completo indirizzo
dei  siti  presso  i quali e' possibile reperire dette pubblicazioni.
L'utilizzo   della   suddetta   modalita'   di   presentazione  delle
pubblicazioni  e'  a  totale  rischio del candidato circa l'effettiva
disponibilita' e reperibilita' nel tempo delle pubblicazioni nel sito
internet  indicato;  pertanto,  le  pubblicazioni  che  non dovessero
risultare disponibili all'indirizzo del sito internet specificato dal
candidato non saranno oggetto di valutazione;
      allegare  alla  domanda  di  concorso  uno  o  piu'  CD-Rom non
riscrivibili   contenenti   la   copia   o   la   riproduzione  delle
pubblicazioni   stesse.   Ai   CD-Rom   dovra'  essere  allegata  una
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi degli
articoli 19   e  47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
n. 445/2000,   conformemente  al  modello  di  cui  all'Allegato  A),
corredata  di  fotocopia  di  un  documento  di identita' in corso di
validita',  nella  quale  il candidato dovra' dichiarare che i lavori
contenuti   nei   supporti   informatici   allegati   sono   conformi
all'originale;
      b) gli   altri  titoli  dovranno  essere  documentati  mediante
produzione  dell'atto  che  li  rappresenta,  in originale o in copia
autenticata   ovvero   in  copia  dichiarata  conforme  all'originale
mediante  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa come
specificato nella precedente lettera a).
    6.  Le  autocertificazioni  previste  per i cittadini italiani si
applicano  ai  cittadini  dell'Unione  europea,  cosi'  come previsto
dall'art. 3,  comma  1,  del  decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000.
    7.  I  cittadini  di  Stati  non  appartenenti all'Unione europea
regolarmente   soggiornanti   in   Italia,   possono   utilizzare  le
dichiarazioni  sostitutive  di  cui agli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 limitatamente agli stati,
alle  qualita'  personali  e  ai fatti certificabili o attestabili da
parte   di  soggetti  pubblici  italiani,  fatte  salve  le  speciali
disposizioni  contenute  nelle leggi e nei regolamenti concernenti la
disciplina dell'immigrazione e la condizione di straniero.
    8.  Al  di  fuori  dei  casi  previsti  al  precedente comma 7, i
cittadini   di   Stati  non  appartenenti  all'Unione  autorizzati  a
soggiornare   nel  territorio  dello  Stato,  possono  utilizzare  le
dichiarazioni  sostitutive  di  cui agli articoli 46 e 47 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 445/2000  nei  casi  in cui la
produzione  delle  stesse  avvenga  in  applicazione  di  convenzioni
internazionali   fra   l'Italia   ed  il  paese  di  provenienza  del
dichiarante.
    9.  Al  di  fuori  dei  casi di cui ai precedenti commi 7 e 8 gli
stati,  le  qualita'  personali  ed i fatti sono documentati mediante
certificati  o  attestazioni  rilasciati  dalla  competente autorita'
dello  Stato  estero,  corredati  di  traduzione  in  lingua italiana
autenticata  dall'autorita'  consolare  italiana  che  ne  attesta la
conformita'  all'originale,  ferme  restando le sanzioni previste dal
codice  penale  e dalle leggi speciali in materia in caso di falsita'
in atti o di dichiarazioni mendaci.
    10.  I  titoli  prodotti  in  fotocopia  semplice non autenticata
oppure  non  corredata  dalla  dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta'  con  la  quale se ne attesti la conformita' all'originale
non  saranno  presi in considerazione. Non saranno inoltre valutati i
titoli   eventualmente   gia'   prodotti   a   questa   o   ad  altra
amministrazione,  ai  quali  il  candidato  faccia riferimento, ne' i
titoli   che   pervengano   all'INAF-   Osservatorio  Astronomico  di
Capodimonte  successivamente  alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.