Art. 6.

                           Prove di esame

    1. Le prove di esame consistono:
      a) in una prova scritta su temi attinenti il settore di ricerca
di  cui  all'art. 2, comma 1, lettera b) del presente bando. Il tempo
concesso  per  la  prova  scritta  sara'  stabilito dalla commissione
esaminatrice;
      b) in una prova orale vertente principalmente su temi attinenti
il  settore  di  ricerca  di  cui all'art. 2, comma 1, lettera b) del
presente bando nella quale si procedera' anche all'accertamento della
conoscenza  della  lingua  inglese.  Per i candidati non italiani nel
corso  della  prova  orale si procedera' anche all'accertamento della
conoscenza  della lingua italiana. Al termine di ogni seduta dedicata
alla  prova  orale  la commissione esaminatrice formera' l'elenco dei
candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato
nel  colloquio.  Detto  elenco,  sottoscritto  dal  presidente  e dal
segretario della commissione, e' affisso presso la sede ove si svolge
la prova orale.
    2.  I  candidati  non  possono introdurre, nella sede della prova
scritta,   carta   da   scrivere,   appunti   manoscritti,   libri  o
pubblicazioni  di  qualunque  specie;  possono  consultare soltanto i
dizionari.  L'uso  di  telefoni  cellulari  e, comunque, ogni tipo di
comunicazione con l'esterno comporta l'esclusione dalla prova.
    3.  La  votazione complessiva risultera' dalla somma dei punteggi
riportati nella valutazione dei titoli e nelle prove di esame.