Art. 4. Commissioni giudicatrici La Commissione giudicatrice per l'esame di ammissione al Corso sara' nominata con decreto del rettore su proposta del Collegio dei docenti. Essa sara' composta da tre docenti universitari, di cui almeno due professori italiani o stranieri di prima e di seconda fascia, e fra questi almeno uno di altro Ateneo, appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di riferimento del Collegio. La Commissione puo' essere integrata da non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni o intese per la gestione del Corso con piccole e medie imprese, imprese artigiane, altre imprese di cui all'art. 2195 del Codice Civile, soggetti di cui all'art. 17 della legge 5 ottobre 1991 n. 317. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di cooperazione interuniversitaria internazionale, le modalita' di svolgimento del corso, di conseguimento del titolo e la Commissione finale sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.