Art. 4.
                      Commissioni giudicatrici
    La  Commissione  giudicatrice  per l'esame di ammissione al Corso
sara'  nominata  con decreto del rettore su proposta del Collegio dei
docenti.
    Essa  sara'  composta  da tre docenti universitari, di cui almeno
due  professori  italiani o stranieri di prima e di seconda fascia, e
fra  questi  almeno  uno  di  altro  Ateneo,  appartenenti ai settori
scientifico-disciplinari  di riferimento del Collegio. La Commissione
puo'  essere  integrata  da non piu' di due esperti, anche stranieri,
scelti  nell'ambito  degli enti e delle strutture pubbliche e private
di  ricerca;  la  nomina  di tali esperti e' obbligatoria nel caso di
convenzioni  o  intese  per la gestione del Corso con piccole e medie
imprese,  imprese  artigiane,  altre imprese di cui all'art. 2195 del
Codice Civile, soggetti di cui all'art. 17 della legge 5 ottobre 1991
n. 317.
    Nel  caso  di  dottorati  istituiti  a  seguito  di  cooperazione
interuniversitaria  internazionale,  le  modalita' di svolgimento del
corso,  di  conseguimento  del  titolo  e  la Commissione finale sono
definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.