Art. 6.
                         Ammissione ai corsi
    I   candidati   saranno   ammessi  ai  corsi  previa  valutazione
comparativa  del  merito  e  secondo l'ordine definito nella relativa
graduatoria,  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei posti messi a
concorso per ogni corso di dottorato.
    In  corrispondenza  di  eventuali  rinunzie  degli aventi diritto
prima  dell'inizio  del  corso,  subentreranno  altrettanti candidati
secondo l'ordine della graduatoria.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    I  titolari di assegni di ricerca, previo superamento delle prove
d'esame,  potranno  essere ammessi a frequentare i corsi di dottorato
di  ricerca  in  soprannumero,  in misura non superiore a uno, previo
pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza.
    Possono  altresi'  essere  ammessi, in soprannumero, nella misura
del  50%  dei  posti  messi  a concorso, i candidati extracomunitari,
risultati  idonei  in  graduatoria, che siano assegnatari di borse di
studio  finanziate dal Ministero degli affari esteri della Repubblica
italiana,  o  dal  Governo  del  loro  paese  di  origine,  nonche' i
candidati  appartenenti  a paesi con i quali esista specifico accordo
intergovernativo  o di convenzione con l'Ateneo. In tal caso si rende
necessario   acquisire   il  parere  del  Collegio  dei  docenti  del
dottorato.
    Ai  dipendenti pubblici, utilmente collocati nella graduatoria di
merito  dei  vincitori  e'  applicata  la  norma  di  cui  alla legge
n. 476/84   come   modificata  dall'art. 52,  comma  57  della  legge
28 dicembre  2001  n. 448.  Il  dipendente  pubblico, vincitore su un
posto  con  borsa di studio, che si avverra' del disposto di cui alla
legge  n. 448./2001,  sara'  ammesso  al  corso  di  dottorato previo
pagamento dei contributi per l'accesso e la frequenza.
    I  candidati vincitori di dottorato di ricerca che siano altresi'
ammessi   alla   SISSIS  o  alla  Scuola  di  Specializzazione  delle
Professioni  Legali  possono  congelare  l'uno o l'altro corso previa
approvazione   dei   rispettivi  organi  (Consiglio  della  SISSIS  o
Consiglio   direttivo   della   Scuola   di   specializzazione  delle
professioni legali - Collegio dei docenti del dottorato). Nel caso di
richiesta  di  congelamento  del  corso  di  dottorato,  il candidato
vincitore  su  un  posto  coperto  da  borsa perdera' il beneficio al
godimento della stessa a vantaggio del successivo candidato utilmente
collocato nella graduatoria dei vincitori.