Art. 8.
 Borse di studio e contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi
    Ai  primi posizionatisi in graduatoria, verra' conferita la borsa
di  studio  fino  alla concorrenza del numero di borse disponibili. A
parita'  di  merito  prevale  il  candidato  piu'  giovane  d'eta'. I
rimanenti  vincitori,  secondo l'ordine della graduatoria e fino alla
concorrenza  dei  posti messi a concorso, possono iscriversi al corso
di  dottorato  previo  pagamento  dei  contributi  per l'accesso e la
frequenza.
    In  nessun  caso,  a  seguito  di  rinunzie o esclusioni, a corso
iniziato,  potra' concedersi il trasferimento del residuo di borsa ad
altro dottorando.
    Gli  importi dei contributi per l'accesso e la frequenza potranno
subire variazioni di anno in anno.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato,  anche  per  un  solo  anno  o  frazione di esso, non puo'
chiedere  di  fruirne  una  seconda  volta  e  viene  collocato fra i
partecipanti a pagamento.
    L'importo  annuale  della borsa di studio e' di Euro 10.561,54 al
lordo  ed  e'  assoggettato  al  contributo  previdenziale I.N.P.S. a
gestione separata.
    La   durata   dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera durata del corso.
    La  cadenza  del  pagamento  della  borsa di studio e' bimestrale
posticipato.
    L'importo della borsa di studio e' aumentato nella misura del 50%
in  proporzione  e  in  relazione a periodi di formazione all'estero;
detto  incremento  sara'  erogato  solo  per  periodi  di  formazione
all'estero  non  superiori  a  quelli gia' previsti nella proposta di
attivazione del corso.
    Alle  borse  di  studio per la frequenza ai corsi si applicano le
disposizioni  in  materia  di  agevolazioni fiscali di cui all'art. 4
della legge 13 agosto 1984 n. 476.
    L'ammontare  annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la
relativa  frequenza,  viene  definito in Euro 309,87 come da delibera
del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo del 7 novembre 2000 e in
Euro  61,97  per  Tassa  regionale per il diritto allo studio come da
delibera  del  Consiglio  di  amministrazione  adottata  in  data  10
settembre 2002.
    I    dottorandi   titolari   di   borse   di   studio   conferite
dall'Universita'  sono  preventivamente  esonerati dai contributi per
l'accesso e la frequenza ai corsi.
    Sono,  altresi',  esonerati  dal  pagamento  dei  contributi  per
l'accesso  e  la  frequenza, i vincitori titolari di prestiti d'onore
nonche' i portatori di handicap con infermita' accertata superiore al
66%.
    I  titolari di borsa di studio, che siano altresi' titolari di un
contratto  di lavoro, sia nel settore pubblico che in quello privato,
dovranno   ottenere  l'autorizzazione  del  Collegio  dei  docenti  a
svolgere  entrambe  le  attivita'.  Nel  caso  in cui il contratto di
lavoro  ha  durata  superiore a 1 anno non potra' essere percepita la
borsa di studio.
    Per  la  durata  del  corso, ai dottorandi, pena la decadenza dal
corso,  non  e'  consentito cumulare o sostituire la propria borsa di
studio  con altre a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle
concesse  da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con
soggiorni  all'estero,  l'attivita'  di  formazione  o di ricerca dei
borsisti (art. 6 della legge n. 398 del 30 novembre 1989).