Art. 9.
                 Frequenza e obblighi dei dottorandi
    I  dottorandi  sono  tenuti  a  seguire  il corso di dottorato di
ricerca  secondo  le  modalita'  ed  i tempi fissati dal Collegio dei
docenti  compiendo attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle
strutture destinate a tal fine.
    Al   termine  di  ciascun  anno  di  Corso  i  dottorandi  devono
presentare  al  Collegio  dei  docenti una relazione sull'avanzamento
della ricerca.
    In  ottemperanza  all'art. 13, comma m) del Regolamento dei corsi
di  dottorato  di  ricerca dell'Universita' degli studi di Palermo ai
dottorandi  e'  consentita,  previo  consenso  espresso  con apposita
delibera del Collegio dei docenti interessato, una limitata attivita'
didattica,  comunque  non  retribuita  e  non valutabile in CFU per i
discenti.  Tale collaborazione didattica non rientra in nessuna delle
tipologie  previste  dal  disciplinare  dei  professori  a  contratto
dell'ateneo   di  Palermo  e  non  da'  luogo  a  diritti  in  ordine
all'accesso ai ruoli delle Universita'.
    I  dottorandi  che  svolgono la propria attivita' presso cliniche
universitarie  possono  essere  impiegati,  a domanda, nell'attivita'
assistenziale.
    Alla  fine  di  ciascun  anno  il  collegio  docenti  con proprio
deliberato,  valutata  l'attivita'  di ricerca svolta dai dottorandi,
certificata   la   frequenza,   ne  proporra'  l'ammissione  all'anno
successivo ovvero l'esclusione.
    Non e' consentita l'esclusione dal corso nei casi di maternita' o
di grave e documentata malattia o di servizio militare.
    In  caso  di  sospensione di durata superiore a trenta giorni non
puo'  essere  erogata  la borsa di studio e il periodo di sospensione
non e' soggetto a recupero.
    In  caso  di esclusione dal corso o di rinuncia, in corso d'anno,
si procedera' al recupero dei ratei eventualmente gia' erogati.