Art. 9. Frequenza e obblighi dei dottorandi I dottorandi sono tenuti a seguire il corso di dottorato di ricerca secondo le modalita' ed i tempi fissati dal Collegio dei docenti compiendo attivita' di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine. Al termine di ciascun anno di Corso i dottorandi devono presentare al Collegio dei docenti una relazione sull'avanzamento della ricerca. In ottemperanza all'art. 13, comma m) del Regolamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi di Palermo ai dottorandi e' consentita, previo consenso espresso con apposita delibera del Collegio dei docenti interessato, una limitata attivita' didattica, comunque non retribuita e non valutabile in CFU per i discenti. Tale collaborazione didattica non rientra in nessuna delle tipologie previste dal disciplinare dei professori a contratto dell'ateneo di Palermo e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita'. I dottorandi che svolgono la propria attivita' presso cliniche universitarie possono essere impiegati, a domanda, nell'attivita' assistenziale. Alla fine di ciascun anno il collegio docenti con proprio deliberato, valutata l'attivita' di ricerca svolta dai dottorandi, certificata la frequenza, ne proporra' l'ammissione all'anno successivo ovvero l'esclusione. Non e' consentita l'esclusione dal corso nei casi di maternita' o di grave e documentata malattia o di servizio militare. In caso di sospensione di durata superiore a trenta giorni non puo' essere erogata la borsa di studio e il periodo di sospensione non e' soggetto a recupero. In caso di esclusione dal corso o di rinuncia, in corso d'anno, si procedera' al recupero dei ratei eventualmente gia' erogati.