Art. 8.

                         Ammissione ai corsi

    I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino  alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso  di  dottorato.  Le graduatorie degli idonei saranno pubblicate
sul  sito  Internet  dell'Universita'  tramite  il  SIFA - Servizi di
ammissione  -  graduatorie,  http://www.unimi.it/studenti/10026. htm,
nei giorni successivi ai colloqui.
    I  candidati  ammessi  al corso decadono qualora non esprimano la
loro accettazione entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione delle
graduatorie.  In  tal  caso subentra altro candidato secondo l'ordine
della  graduatoria.  Lo  stesso accade qualora qualcuno degli ammessi
rinunci   entro   tre   mesi   dall'inizio   del  corso.  Qualora  il
rinunciatario  abbia gia' usufruito di mensilita' di borse di studio,
e' tenuto alla loro restituzione.
    In  caso  di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
    Sono ammessi al dottorato in soprannumero, senza borsa di studio,
nel  limite  della  meta'  dei  posti  istituiti  con  arrotondamento
all'unita' per eccesso:
      a) i  titolari  di  assegni  per la collaborazione alla ricerca
presso  l'Universita' degli studi di Milano o presso sedi consorziate
che risultino idonei nella graduatoria generale di merito;
      b) i candidati extracomunitari residenti all'estero che abbiano
superato le prove d'esame;
      c) i  dipendenti  di  enti  pubblici  e  privati  con  i  quali
l'Universita'   abbia  stipulato  convenzioni  di  collaborazione  in
conformita'  alle disposizioni del regolamento dei corsi di dottorato
di ricerca.