IL DIRETTORE GENERALE
              per il personale militare di concerto con
                       IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto

    Vista  la  legge  10 aprile  1954,  n. 113,  concernente lo stato
giuridico    degli    ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista    la   legge   11 dicembre   1969,   n. 910,   concernente
provvedimenti urgenti per l'Universita' e successive modificazioni ed
integrazioni;
    Vista   la   legge   20 settembre   1980,   n. 574,   concernente
l'unificazione  e  il  riordinamento dei ruoli normali, speciali e di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni;
    Vista   la   legge   13 dicembre   1986,  n. 874,  recante  norme
concernenti  i  limiti  di  altezza per la partecipazione ai concorsi
pubblici;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
22 luglio  1987,  n. 411,  con cui sono stati fissati, tra gli altri,
limiti  di  altezza  per  l'ammissione  ai  concorsi per la nomina ad
ufficiale della Marina;
    Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   ministeriale  16 settembre  1993,  n. 603,
concernente  il  regolamento recante disposizioni di attuazione degli
articoli 2  e  4  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241,  nell'ambito
dell'amministrazione della Difesa;
    Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  concernente  il  regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi   nelle   pubbliche   amministrazioni   e  le  modalita'  di
svolgimento  dei  concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
    Visto  il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente
il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per  lo  snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo e successive modificazioni;
    Visto   il   decreto   legislativo   30 dicembre   1997,  n. 490,
concernente  il  riordino  del  reclutamento, dello stato giuridico e
dell'avanzamento degli ufficiali;
    Visto  il  decreto interministeriale 7 dicembre 1998, concernente
la  definizione  delle  corrispondenze  tra Corpi, ruoli, categorie e
specialita'   ai   fini   della  partecipazione  degli  ufficiali  di
complemento  e  del  personale  appartenente  al ruolo marescialli ai
concorsi  per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli
speciali della Marina militare;
    Visto  il  decreto  interministeriale 30 marzo 1999, concernente,
fra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia
e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la
nomina  ad  ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della
Marina  militare,  emanato  in applicazione dell'articolo 3, comma 2,
del  sopracitato  decreto  legislativo  30 dicembre  1997,  n. 490, e
successive modificazioni ed integrazioni;
    Vista  la  legge  20 ottobre  1999, n. 380, concernente delega al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile;
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, codice delle
pari  opportunita'  tra  uomo  e donna, a norma dell'articolo 6 della
legge 28 novembre 2005, n. 246;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri
16 marzo   2000,   n. 112,   recante  modificazioni  al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, con cui
sono stati fissati, tra gli altri, limiti di altezza per l'ammissione
ai concorsi per la nomina ad ufficiale della Marina;
    Visto  il  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, emanato in
applicazione   dell'articolo   1,  comma  5,  della  precitata  legge
20 ottobre 1999, n. 380, concernente il regolamento recante norme per
l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare,  con  annesso
elenco  delle  imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di non
idoneita',  che prevede, tra l'altro, che, in relazione alle esigenze
di  impiego, nei bandi di concorso possano essere richiesti specifici
requisiti psico-fisici;
    Vista   la  direttiva  tecnica  in  data  5 dicembre  2005  della
Direzione  generale della sanita' militare emanata per l'applicazione
dell'elenco  delle  imperfezioni e delle infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato
decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
    Vista  la  direttiva  in  data  5 dicembre  2005  della Direzione
generale  della  sanita'  militare per delineare il profilo sanitario
dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445,   concernente   il  testo  unico  delle  disposizioni
legislative    e   regolamentari   in   materia   di   documentazione
amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  il  decreto  legislativo  8 maggio  2001,  n. 215, recante
disposizioni  per  disciplinare  la  trasformazione progressiva dello
strumento  militare  in professionale, a norma dell'articolo 3, comma
1,  delle  legge 14 novembre 2000, n. 331 e successive modificazioni,
ed in particolare l'articolo 20, comma 1;
    Visto  il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
codice in materia di protezione dei dati personali;
    Vista  la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente, tra l'altro,
disposizioni  sulla soppressione anticipata del servizio obbligatorio
di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata;
    Vista  la  legge  2 dicembre  2004, n. 299, concernente modifiche
alla  normativa  in  materia  di  stato giuridico e avanzamento degli
ufficiali;
    Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2006);
    Vista  la legge 23 dicembre 2005, n. 267, concernente il bilancio
di  previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 ed il bilancio
pluriennale per il triennio 2006 - 2008;
    Visto   il   decreto  ministeriale  27 maggio  2005,  emanato  in
applicazione  dell'articolo  1,  comma  6,  della  sopraccitata legge
20 ottobre   1999,  n. 380,  che  fissa,  tra  l'altro,  al  100%  la
percentuale  di concorrenti di sesso femminile che possono conseguire
la  nomina  a guardiamarina in servizio permanente nei ruoli speciali
della marina;
    Tenuto  conto  che  nell'anno  2005  ha  avuto  termine il regime
transitorio  previsto dall'articolo 58 del citato decreto legislativo
30 dicembre   1997,   n. 490,   e   che,  pertanto,  i  requisiti  di
partecipazione ai concorsi per gli ufficiali dei ruoli speciali della
marina  sono  quelli  fissati  dall'articolo  5  del medesimo decreto
legislativo  30 dicembre 1997, n. 490, e dall'articolo 20 del decreto
ministeriale 21 dicembre 1998;
    Ravvisata  la  necessita' di indire per l'anno 2007 concorsi, per
titoli   ed   esami,   per   la   nomina  di  complessivi  novantadue
guardiamarina  in  servizio  permanente  nei  ruoli speciali dei vari
Corpi della Marina;
    Visto  l'art. 16  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
concernente   le   funzioni  dei  dirigenti  di  uffici  dirigenziali
generali;
    Visto  l'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 1° aprile 2006
concernente   struttura   ordinativa  e  competenze  della  Direzione
generale  per il personale militare, per il quale il piu' anziano dei
vice  direttori militari o, in assenza di entrambi, il vice direttore
civile,  sostituisce  il  direttore  generale  in  caso  di assenza o
impedimento e ne assolve le funzioni qualora la carica sia vacante,

                              Decreta:

                               Art. 1.

                          Posti a concorso

    1.  Sono  indetti  per  l'anno  2007  i sottonotati concorsi, per
titoli ed esami, per la nomina a guardiamarina in servizio permanente
dei ruoli speciali della Marina:
      a) concorso a 36 (trentasei) posti nel Corpo di stato maggiore,
di cui 18 (diciotto) riservati ai sottufficiali appartenenti al ruolo
marescialli;
      b) concorso  a  20 (venti) posti nel Corpo del genio navale, di
cui  10  (dieci)  riservati  ai  sottufficiali  appartenenti al ruolo
marescialli;
      c) concorso a 12 (dodici) posti nel Corpo delle armi navali, di
cui   6  (sei)  riservati  ai  sottufficiali  appartenenti  al  ruolo
marescialli;
      d) concorso  a  2  (due)  posti  nel  Corpo  sanitario militare
marittimo,  di cui 1 (uno) riservato ai sottufficiali appartenenti al
ruolo marescialli;
      e) concorso  a  12  (dodici)  posti  nel Corpo di commissariato
militare  marittimo,  di  cui  6  (sei)  riservati  ai  sottufficiali
appartenenti al ruolo marescialli;
      f) concorso  a  10 (dieci) posti nel Corpo delle capitanerie di
porto,  di  cui 5 (cinque) riservati ai sottufficiali appartenenti al
ruolo marescialli.
    2.  In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 i posti
riservati   ai   sottufficiali   appartenenti  al  ruolo  marescialli
eventualmente  non  ricoperti per insufficienza di riservatari idonei
potranno  essere  devoluti alle altre categorie di concorrenti di cui
al successivo art. 2, secondo l'ordine della graduatoria di merito.
    3.   Resta  impregiudicata  per  la  Direzione  generale  per  il
personale  militare  la facolta' di revocare il bando di concorso, di
sospendere  o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla
data  di  approvazione  della  graduatoria  di  merito, il numero dei
posti, di sospendere l'ammissione al corso applicativo dei vincitori,
in  ragione  di  esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili,
nonche'  in  applicazione di disposizioni di contenimento della spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per l'anno 2007.