Art. 11.

                     Prova di efficienza fisica

    1.   Al   termine  degli  accertamenti  attitudinali  di  cui  al
precedente art. 10 i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti,
a  cura della commissione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e),
alle  prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro
di  Selezione  volontari  della  Marina militare di Ancona e/o presso
idonee strutture sportive nella sede di Ancona.
    Detta  commissione  si  potra'  avvalere,  per l'esecuzione delle
singole prove, del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di
settore  della Forza armata ovvero di esperti di settore esterni alla
Forza armata.
    2.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  concorrenti  dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume
da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro
materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi).
    3. Le prove, consisteranno:
      a) nell'esecuzione obbligatoria dei seguenti esercizi:
        nuoto 25 m (qualunque stile);
        piegamenti sulle braccia;
      b) nell'esecuzione facoltativa di una dei seguenti esercizi:
        addominali;
        corsa piana 1000 m.
    Il  prospetto  delle  prove  di  efficienza  fisica,  le relative
modalita' di svolgimento, le prestazioni fisiche minime da conseguire
in   ciascuna   prova  ed  i  comportamenti  che  dovranno  tenere  i
concorrenti  nell'ipotesi  di  momentanea  indisposizione  fisica, di
esiti  di  precedente  infortunio  o  di  infortunio che si verifichi
durante  l'effettuazione  degli esercizi sono riportati nell'Allegato
«G», che costituisce parte integrante del presente decreto.
    4.  Al  termine  delle  prove  di  efficienza fisica previste per
ciascuna  giornata,  la  commissione  di cui all'articolo 6, comma 1,
lettera e), redigera' il relativo verbale.
    5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il
concorrente dovra' essere risultato idoneo alle prove obbligatorie ed
in una di quelle facoltative. In caso contrario sara' emesso giudizio
di  non  idoneita'  alle  prove  di efficienza fisica. I giudizi, che
saranno  comunicati  per  iscritto  ai concorrenti interessati a cura
della  commissione  di  cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), sono
definitivi.  Pertanto,  i  concorrenti giudicati «non idonei» saranno
esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.