Art. 13. Graduatorie 1. La graduatoria degli idonei per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1 sara' formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti ottenuti sommando: a) la media dei punteggi riportati nelle prove scritte; b) il punteggio riportato nella prova orale; c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; d) l'eventuale punteggio riportato in ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. Le graduatorie dei concorrenti idonei saranno approvate con distinti decreti dirigenziali/ interdirigenziali. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di detta pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Essi saranno inoltre pubblicati nel F.O.M. della Marina e, a puro titolo informativo, nel sito web «www.difesa.it/concorsi/». 3. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto della riserva di posti prevista in ciascun concorso dall'articolo 1, comma 1, del presente decreto a favore dei sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli. Qualora i posti riservati non dovessero essere ricoperti, in tutto o in parte, per insufficienza di riservatari idonei, l'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere secondo quanto previsto al precedente art. 1, comma 2. 4. Ferma restando, in ogni caso, la suddetta riserva, si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al gia' citato allegato «E» al presente decreto, eventualmente dichiarati dai concorrenti nella domanda di partecipazione o in dichiarazione sostitutiva alla stessa allegata.