Art. 13.

                             Graduatorie

    1.  La  graduatoria degli idonei per ciascuno dei concorsi di cui
al  precedente  art. 1  sara'  formata  secondo l'ordine dei punteggi
conseguiti dai concorrenti ottenuti sommando:
      a) la media dei punteggi riportati nelle prove scritte;
      b) il punteggio riportato nella prova orale;
      c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
      d) l'eventuale  punteggio  riportato  in  ciascuna  prova orale
facoltativa di lingua straniera.
    2.  Le  graduatorie  dei concorrenti idonei saranno approvate con
distinti   decreti  dirigenziali/  interdirigenziali.  I  decreti  di
approvazione   delle  graduatorie  saranno  pubblicati  nel  Giornale
Ufficiale  del  Ministero  della difesa. Di detta pubblicazione sara'
dato  avviso  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Essi saranno
inoltre   pubblicati  nel  F.O.M.  della  Marina  e,  a  puro  titolo
informativo, nel sito web «www.difesa.it/concorsi/».
    3.  Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto
della  riserva di posti prevista in ciascun concorso dall'articolo 1,
comma 1, del presente decreto a favore dei sottufficiali appartenenti
al  ruolo marescialli. Qualora i posti riservati non dovessero essere
ricoperti,  in  tutto  o  in  parte, per insufficienza di riservatari
idonei, l'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere secondo
quanto previsto al precedente art. 1, comma 2.
    4.  Ferma  restando, in ogni caso, la suddetta riserva, si terra'
conto,  a  parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui al gia'
citato allegato «E» al presente decreto, eventualmente dichiarati dai
concorrenti  nella  domanda  di  partecipazione  o  in  dichiarazione
sostitutiva alla stessa allegata.