Art. 15.

                     Accertamento dei requisiti

    1.  Ai  fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2  del  presente decreto, la Direzione generale per il personale
militare  provvedera'  a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti  competenti  la  conferma  di quanto dichiarato nelle domande di
partecipazione   al   concorso   e  nelle  dichiarazioni  sostitutive
eventualmente  rese  dai concorrenti risultati vincitori del concorso
medesimo.  Il  certificato  del casellario giudiziale sara' acquisito
d'ufficio.
    2.  Fermo  restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'articolo  76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma  1 emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione,
il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.