Art. 2. Requisiti di partecipazione 1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, possono partecipare concorrenti di sesso maschile e femminile appartenenti alle sottonotate categorie: a) per il Corpo di appartenenza gli ufficiali di complemento della Marina che siano in congedo dopo aver completato senza demerito la ferma biennale di cui all'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, ovvero che, alla data di scadenza del termine per la partecipazione delle domande, abbiano svolto almeno un anno di servizio in detta ferma, riportando qualifiche non inferiori a «nella media». Tali ufficiali non devono aver riportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado superiore. Sono, pertanto, esclusi dalla partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, gli ufficiali di complemento collocati in congedo al termine del servizio di prima nomina; b) per un solo Corpo, a scelta, gli ufficiali in ferma prefissata della marina che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel successivo art. 3 abbiano completato un anno di servizio in tale posizione (compreso il periodo di formazione); c) per un solo Corpo, a scelta, gli ufficiali inferiori di complemento della Marina facenti parte delle forze di completamento, per essere stati richiamati in data posteriore alla entrata in vigore del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, per esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero impegnati in attivita' addestrative operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero. Non rientrano, pertanto, in tale categoria gli ufficiali di complemento che siano stati richiamati, a mente delle disposizioni della legge n. 1137/1955, per addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo; d) per il Corpo corrispondente alla categoria ed alla specialita' di appartenenza, come indicato nell'Allegato «A» che costituisce parte integrante del presente decreto i sottufficiali appartenenti al ruolo marescialli della Marina. Detto personale se reclutati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, deve possedere almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo di provenienza ovvero se reclutati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), del predetto decreto legislativo tre anni di anzianita' nel ruolo di provenienza, inquadrati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel successivo art. 3. Detto personale, inoltre, deve aver espletato per almeno un anno le mansioni previste per la categoria di appartenenza, riportando qualifiche non inferiori a «nella media» e non aver riportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno; e) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 i sottufficiali inquadrati nel ruolo dei sergenti della marina che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, abbiano almeno tre anni di permanenza in detto ruolo; f) per il Corpo per il quale abbia conseguito l'idoneita', il personale giudicato idoneo non vincitore in precedenti concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali della Marina che, qualora in servizio, non abbia riportato un giudizio di non idoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno; g) per il Corpo di appartenenza, i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia navale che non abbiano completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare. 2. I concorrenti che partecipano ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel successivo art. 3, devono: a) essere in possesso della cittadinanza italiana; b) non aver superato: - il 34° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 1, lettere a), d) ed e); - il 32° anno di eta' se appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 1, lettere f) e g); - il 40° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 1, lettere b) e c). Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si cumulano con i limiti di eta' sopraindicati; c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero di un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni. Coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia, rilasciata da un Provveditorato agli studi di loro scelta; d) godere dei diritti civili e politici; e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti d'autorita' o d'ufficio da precedente arruolamento volontario in accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato. 3. Coloro che risultino in possesso dei requisiti per partecipare a piu' di uno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, dovranno necessariamente indicare il concorso (uno solo) al quale intendano partecipare. 4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati al possesso della idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 9, 10 e 11. 5. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' richiesto ai concorrenti il requisito della condotta e delle qualita' morali prescritto per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente normativa. 6. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. I requisiti medesimi, ad eccezione di quello di cui al precedente comma 2, la lettera b), nonche' quelli di cui ai commi 4 e 5 dovranno essere mantenuti all'atto del conferimento della nomina ad ufficiale in servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.