Art. 2.

                     Requisiti di partecipazione

    1.  Ai  concorsi di cui al precedente art. 1, possono partecipare
concorrenti   di   sesso   maschile  e  femminile  appartenenti  alle
sottonotate categorie:
      a) per  il  Corpo  di appartenenza gli ufficiali di complemento
della Marina che siano in congedo dopo aver completato senza demerito
la  ferma  biennale  di  cui all'articolo 37 della legge 20 settembre
1980,  n. 574,  ovvero  che, alla data di scadenza del termine per la
partecipazione  delle  domande,  abbiano  svolto  almeno  un  anno di
servizio in detta ferma, riportando qualifiche non inferiori a «nella
media».  Tali  ufficiali non devono aver riportato un giudizio di non
idoneita' all'avanzamento al grado superiore.
    Sono,  pertanto,  esclusi dalla partecipazione ai concorsi di cui
al precedente art. 1, comma 1, gli ufficiali di complemento collocati
in congedo al termine del servizio di prima nomina;
      b) per  un  solo  Corpo,  a  scelta,  gli  ufficiali  in  ferma
prefissata  della marina che alla data di scadenza del termine per la
presentazione  delle  domande  indicato nel successivo art. 3 abbiano
completato un anno di servizio in tale posizione (compreso il periodo
di formazione);
      c) per  un  solo  Corpo,  a  scelta, gli ufficiali inferiori di
complemento  della Marina facenti parte delle forze di completamento,
per essere stati richiamati in data posteriore alla entrata in vigore
del  decreto  legislativo  28 novembre  1997,  n. 464,  per  esigenze
correlate   con   le  missioni  internazionali  ovvero  impegnati  in
attivita'  addestrative  operative  e  logistiche  sia sul territorio
nazionale sia all'estero.
    Non  rientrano,  pertanto,  in  tale  categoria  gli ufficiali di
complemento  che  siano  stati richiamati, a mente delle disposizioni
della    legge    n. 1137/1955,    per    addestramento   finalizzato
all'avanzamento nel congedo;
      d) per   il   Corpo   corrispondente  alla  categoria  ed  alla
specialita'  di  appartenenza,  come  indicato  nell'Allegato «A» che
costituisce  parte  integrante  del  presente decreto i sottufficiali
appartenenti  al  ruolo  marescialli della Marina. Detto personale se
reclutati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196, deve possedere almeno cinque anni
di  anzianita'  nel ruolo di provenienza ovvero se reclutati ai sensi
dell'articolo   11,   comma  1,  lettera  b),  del  predetto  decreto
legislativo   tre  anni  di  anzianita'  nel  ruolo  di  provenienza,
inquadrati  alla  data  di  scadenza del termine per la presentazione
delle domande indicato nel successivo art. 3.
    Detto  personale, inoltre, deve aver espletato per almeno un anno
le  mansioni  previste  per  la categoria di appartenenza, riportando
qualifiche  non  inferiori  a  «nella  media» e non aver riportato un
giudizio   di   non  idoneita'  all'avanzamento  al  grado  superiore
nell'ultimo anno;
      e) a  scelta  per  uno  solo  dei concorsi di cui al precedente
art. 1,  comma  1  i  sottufficiali inquadrati nel ruolo dei sergenti
della   marina  che,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione  delle  domande  di  partecipazione, abbiano almeno tre
anni di permanenza in detto ruolo;
      f) per  il  Corpo per il quale abbia conseguito l'idoneita', il
personale  giudicato  idoneo non vincitore in precedenti concorsi per
la nomina ad ufficiale in servizio permanente dei ruoli normali della
Marina  che,  qualora in servizio, non abbia riportato un giudizio di
non idoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno;
      g) per  il  Corpo  di  appartenenza,  i frequentatori dei corsi
normali dell'Accademia navale che non abbiano completato il secondo o
il  terzo  anno  del  previsto  ciclo  formativo,  purche'  idonei in
attitudine militare.
    2. I concorrenti che partecipano ai concorsi di cui al precedente
art. 1,   comma   1,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande indicato nel successivo art. 3, devono:
      a) essere in possesso della cittadinanza italiana;
      b) non aver superato:
        - il  34° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui
al precedente comma 1, lettere a), d) ed e);
        - il  32°  anno di eta' se appartenenti alle categorie di cui
al precedente comma 1, lettere f) e g);
        - il  40° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui
al  precedente comma 1, lettere b) e c). Eventuali aumenti dei limiti
di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione
ai   pubblici   impieghi  non  si  cumulano  con  i  limiti  di  eta'
sopraindicati;
      c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di
secondo  grado  di  durata  quinquennale che consenta l'iscrizione ai
corsi   universitari,  ovvero  di  un  titolo  di  studio  di  durata
quadriennale,  integrato  dal corso annuale previsto per l'ammissione
ai  corsi  universitari dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969,
n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni.
    Coloro  che  abbiano  conseguito  il  titolo di studio all'estero
dovranno  presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio
previsto  in  Italia,  rilasciata  da un Provveditorato agli studi di
loro scelta;
      d) godere dei diritti civili e politici;
      e) non   essere   stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione ovvero
prosciolti   d'autorita'   o  d'ufficio  da  precedente  arruolamento
volontario  in accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze
armate o delle Forze di polizia dello Stato.
    3. Coloro che risultino in possesso dei requisiti per partecipare
a  piu'  di  uno  dei  concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,
dovranno  necessariamente  indicare  il  concorso (uno solo) al quale
intendano partecipare.
    4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con  il  presente  decreto  e l'ammissione dei medesimi al prescritto
corso  applicativo  sono  subordinati  al  possesso  della  idoneita'
psico-fisica   e   attitudinale   al  servizio  incondizionato  quale
ufficiale  in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina, da
accertarsi  con le modalita' prescritte dai successivi articoli 9, 10
e 11.
    5.  Ai  sensi  dell'articolo  2  del decreto del Presidente della
Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487,  e'  richiesto ai concorrenti il
requisito  della  condotta  e  delle  qualita'  morali prescritto per
l'ammissione  ai concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio
con le modalita' previste dalla vigente normativa.
    6. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente
comma  2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di
presentazione   delle   domande  di  partecipazione  al  concorso.  I
requisiti medesimi, ad eccezione di quello di cui al precedente comma
2,  la  lettera  b),  nonche'  quelli  di cui ai commi 4 e 5 dovranno
essere  mantenuti all'atto del conferimento della nomina ad ufficiale
in servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.