Art. 4.

                          Titoli di merito

    1.  E'  onere  dei  concorrenti  fornire informazioni dettagliate
circa   ciascuno  dei  titoli  posseduti,  tra  quelli  indicati  nel
successivo   art. 7   del  presente  decreto,  non  risultanti  dalla
documentazione  matricolare  e  caratteristica,  ai  fini  della loro
corretta  valutazione  da parte della commissione esaminatrice. A tal
fine  i  concorrenti  potranno  produrre  a  corredo della domanda di
partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero
una  o  piu'  dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi delle
disposizioni  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000,   n. 445.   Per   i  militari  in  servizio  o  in  congedo  la
documentazione  matricolare  e caratteristica verra' acquisita con le
modalita' indicate nel comma 8 dell'articolo 3.
    2.  Formeranno  oggetto di valutazione da parte della commissione
solo  i  titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine
per  la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per
i  quali  - qualora non risultanti dalla documentazione matricolare e
caratteristica  -  siano  state fornite dai concorrenti le necessarie
dettagliate informazioni.