Art. 4. Titoli di merito 1. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel successivo art. 7 del presente decreto, non risultanti dalla documentazione matricolare e caratteristica, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tal fine i concorrenti potranno produrre a corredo della domanda di partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per i militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica verra' acquisita con le modalita' indicate nel comma 8 dell'articolo 3. 2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della commissione solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per i quali - qualora non risultanti dalla documentazione matricolare e caratteristica - siano state fornite dai concorrenti le necessarie dettagliate informazioni.