Art. 5.

                      Svolgimento dei concorsi

    1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
      a) due  prove  scritte, una di cultura generale, una di cultura
tecnico-professionale;
      b) valutazione dei titoli;
      c) accertamenti psico-fisici ed attitudinali;
      d) prove di efficienza fisica;
      e) prova orale;
      f) prova orale facoltativa di lingua straniera.
    2. Alle prove ed agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i
concorrenti  dovranno  esibire la carta d'identita' o altro documento
di  riconoscimento, provvisto di fotografia ed in corso di validita',
rilasciato da una Amministrazione dello Stato.
    3.  A  mente  dell'articolo  3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile  2000,  n. 114,  i  concorrenti  -  compresi quelli di sesso
femminile  che  si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo
3,  comma  2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto  dell'approvazione  della graduatoria di merito del concorso
cui  partecipano con il decreto dirigenziale/interdirigenziale di cui
al  successivo  art. 13,  comma  2  (presumibilmente  entro  la  fine
di luglio  2007),  dovranno essere risultati idonei in tutte le prove
ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.