Art. 6.

                             Commissioni

    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
      a) le  commissioni  per la valutazione dei titoli, per le prove
scritte,  per  le  prove  orali e per la formazione della graduatoria
generale di merito, una per ciascun Corpo;
      b) la  commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per
tutti i Corpi;
      c) la  commissione  per  gli  ulteriori  accertamenti sanitari,
unica per tutti i Corpi;
      d) la  commissione  per  l'accertamento attitudinale, unica per
tutti i Corpi;
      e) la  commissione per le prove di efficienza fisica, unica per
tutti i Corpi.
    2.  Le  commissioni  di  cui  al  precedente  comma 1, lettera a)
saranno composte da:
      un  ufficiale  di  grado  non  inferiore  a  contrammiraglio in
servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
      due  ufficiali  in  servizio  o  in ausiliaria da non oltre tre
anni, di grado non inferiore a capitano di fregata, di cui almeno uno
appartenente  allo  stesso  Corpo  per  il  quale  viene  indetto  il
concorso, membri;
      un  docente  o  esperto,  che potra' essere diverso in funzione
della  lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
      un  ufficiale di grado non inferiore a sottotenente di vascello
ovvero   un   dipendente  civile  dell'Amministrazione  della  difesa
appartenente  all'area  funzionale  «C»,  segretario senza diritto di
voto.
    3.  La  commissione  per gli accertamenti psico-fisici, di cui al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da:
      un  ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
      due  ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, membri.
    Detta  commissione  si  avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
    4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da:
      un  ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del
Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
      due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo,
membri.
    Detta  commissione  si  avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni.
    Gli  ufficiali  del  Corpo  sanitario  militare marittimo facenti
parte  di  detta  commissione  dovranno  essere diversi da quelli che
hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici
di cui al precedente comma 3.
    5.  La  commissione  per  l'accertamento  attitudinale, di cui al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da:
      un  ufficiale  di  grado  non inferiore a capitano di vascello,
presidente;
      due  ufficiali  di  grado  non inferiore a tenente di vascello,
membri.
    Detta  commissione  si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali ed
esperti periti selettori della Forza armata.
    6.  La  commissione  per le prove di efficienza fisica, di cui al
precedente comma 1, lettera e), sara' composta da:
      un  ufficiale  di  grado non inferiore a capitano di fregata in
servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente;
      due   ufficiali   in   servizio,   di  grado  non  inferiore  a
sottotenente di vascello, membri, dei quali il meno anziano svolge le
manzioni di segretario.
    Detta  commissione  si  avvarra'  del  supporto  di ufficiali e/o
sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti
di settore esterni alla Forza armata.