Art. 6. Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) le commissioni per la valutazione dei titoli, per le prove scritte, per le prove orali e per la formazione della graduatoria generale di merito, una per ciascun Corpo; b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per tutti i Corpi; c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, unica per tutti i Corpi; d) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per tutti i Corpi; e) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per tutti i Corpi. 2. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera a) saranno composte da: un ufficiale di grado non inferiore a contrammiraglio in servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; due ufficiali in servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, di grado non inferiore a capitano di fregata, di cui almeno uno appartenente allo stesso Corpo per il quale viene indetto il concorso, membri; un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; un ufficiale di grado non inferiore a sottotenente di vascello ovvero un dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente all'area funzionale «C», segretario senza diritto di voto. 3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo, membri. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. Gli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 3. 5. La commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello, presidente; due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello, membri. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed esperti periti selettori della Forza armata. 6. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera e), sara' composta da: un ufficiale di grado non inferiore a capitano di fregata in servizio o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; due ufficiali in servizio, di grado non inferiore a sottotenente di vascello, membri, dei quali il meno anziano svolge le manzioni di segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali e/o sottufficiali esperti di settore della Forza armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza armata.