Art. 8. Valutazione dei titoli 1. Le commissioni di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera a), dopo le prove procederanno a valutare i titoli dei soli concorrenti che si siano presentati ad entrambe le prove scritte sempreche' detti titoli siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art. 4 ovvero risultino dalle documentazioni matricolare e caratteristica. Il risultato della valutazione dei titoli sara' reso noto ai concorrenti prima dell'effettuazione della prova orale. 2. Le commissioni esaminatrici provvederanno ad attribuire a ciascun concorrente fino ad un massimo di 10 punti, secondo quanto di seguito riportato: a) Qualita' del servizio prestato risultante dalla documentazione matricolare e caratteristica che verra' acquisita d'ufficio: massimo punti 4 (quattro). La commissione terra' conto delle qualifiche finali attribuite nelle schede valutative ovvero dei giudizi desumibili da eventuali rapporti informativi, le une e gli altri relativi al periodo di servizio prestato, non anteriore, comunque, all'ultimo triennio. Il valore delle singole valutazioni sara': (1) nella media: punti 0,00; (2) superiore alla media: punti 2,00; (3) eccellente: punti 4,00. Il punteggio complessivo sara' calcolato sommando i punteggi parziali ottenuti moltiplicando il valore di ciascun documento valutativo come sopra indicato per il rapporto tra il periodo cui si riferisce il singolo documento valutativo e quello totale da considerare (massimo tre anni). b) Titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo prescritto per la partecipazione al concorso: massimo punti 4 (quattro). (1) Altro diploma di istruzione secondaria di secondo grado: - fino a 42/60i |ovvero fino a 70/100 | punti 0,00; - da 43/60i a 48/60i |ovvero da 71/100i a 80/100i | 0,50; - da 49/60i a 54/60i |ovvero da 81/100i a 90/100i | 1,00; - da 55/60i a 60/60i |ovvero da 91/100i a 100/100i | 1,35. (2) Diploma universitario o laurea: - fino a 91/110i | punti 1,50; - da 92/110i a 105/110i | 2,00; - da 106/110i a 110/110i | 2,50. (3) Laurea specialistica - magistrale: - fino a 91/110i | punti 3,00; - da 92/110i a 105/110i | 3,50; - da 106/110i a 110/110i | 4. Non formeranno oggetto di valutazione: per tutti i concorrenti partecipanti ai concorsi di cui al presente bando, i titoli di cui al presente articolo, comma 2, lettera b), paragrafo (2) (Diploma universitario o laurea) il cui possesso sia indispensabile per conseguire uno dei titoli di cui al medesimo presente articolo, comma 2, lettera b) (3) (Laurea specialistica con assorbimento del punteggio previsto per la laurea triennale propedeutica al suo conseguimento) dei quali si richieda la valutazione; per i soli concorrenti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera f) - idonei non vincitori in concorsi per la nomina a sottotenente di vascello del corrispondente ruolo normale della Marina - la laurea specialistica il cui possesso ha consentito loro la partecipazione a tale concorso; per i soli partecipanti al concorso a 2 (due) posti nel Corpo sanitario militare marittimo di cui al precedente art. 1, comma l, lettera d): i diplomi universitari o le lauree di cui al presente articolo, comma 2, lettera b) (2); i titoli di studio indispensabili per l'accesso al ruolo/Corpo o al ruolo/categoria/specialita' di appartenenza, rispettivamente se ufficiali o sottufficiali. c) Onorificenze e ricompense: massimo punti 2 (due). Ordine militare d'Italia | Cavalieri di Gran Croce | punti 2,00; Grandi ufficiali | " 1,75; Commendatori | " 1,50; Ufficiali | " 1,25; Cavalieri | " 1,00. Valor Militare | medaglia d'oro | punti 2,00; medaglia d'argento | " 1,50; medaglia di bronzo | " 1,00; croce al valor militare | " 0,50. Valor di Marina | medaglia d'oro | punti 2,00; medaglia d'argento | " 1,50; medaglia di bronzo | " 1,00; encomio | " 0,25; Merito di Marina | medaglia d'oro | punti 2,00; medaglia d'argento | " 1,50; medaglia di bronzo | " 1,00. Ricompense | encomio solenne | punti 1,00; encomio semplice | " 0,25. Il punteggio massimo attribuibile per i titoli di cui al presente comma, lettera c), non potra' comunque superare i 2 (due) punti. 2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel precedente comma 2 del presente articolo, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. A tal fine i concorrenti potranno produrre a corredo della domanda di partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero una o piu' dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Formeranno oggetto di valutazione da parte della commissione esclusivamente i titoli di merito compresi nel precedente comma 2 posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per i quali siano state fornite dai concorrenti le necessarie dettagliate informazioni.