Art. 8.

                       Valutazione dei titoli

    1.  Le  commissioni di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera
a),  dopo  le  prove  procederanno  a  valutare  i  titoli  dei  soli
concorrenti  che  si  siano  presentati  ad entrambe le prove scritte
sempreche'  detti  titoli  siano  stati  dichiarati  con le modalita'
indicate  nel precedente art. 4 ovvero risultino dalle documentazioni
matricolare  e  caratteristica.  Il  risultato  della valutazione dei
titoli  sara' reso noto ai concorrenti prima dell'effettuazione della
prova orale.
    2.  Le  commissioni  esaminatrici  provvederanno  ad attribuire a
ciascun concorrente fino ad un massimo di 10 punti, secondo quanto di
seguito riportato:
      a) Qualita'    del    servizio    prestato   risultante   dalla
documentazione  matricolare  e  caratteristica  che  verra' acquisita
d'ufficio: massimo punti 4 (quattro).
    La  commissione  terra'  conto delle qualifiche finali attribuite
nelle  schede  valutative  ovvero dei giudizi desumibili da eventuali
rapporti  informativi,  le  une  e  gli  altri relativi al periodo di
servizio  prestato,  non anteriore, comunque, all'ultimo triennio. Il
valore delle singole valutazioni sara':
      (1) nella media: punti 0,00;
      (2) superiore alla media: punti 2,00;
      (3) eccellente: punti 4,00.
    Il  punteggio  complessivo  sara'  calcolato  sommando i punteggi
parziali  ottenuti  moltiplicando  il  valore  di  ciascun  documento
valutativo  come sopra indicato per il rapporto tra il periodo cui si
riferisce   il  singolo  documento  valutativo  e  quello  totale  da
considerare (massimo tre anni).
      b) Titolo  di  studio  posseduto  in  aggiunta  a quello minimo
prescritto  per  la  partecipazione  al  concorso:  massimo  punti  4
(quattro).
(1) Altro diploma di istruzione secondaria di secondo grado:
- fino a 42/60i        |ovvero fino a 70/100           |  punti 0,00;
- da 43/60i a 48/60i   |ovvero da 71/100i a  80/100i   |        0,50;
- da 49/60i a 54/60i   |ovvero da 81/100i a  90/100i   |        1,00;
- da 55/60i a 60/60i   |ovvero da 91/100i a 100/100i   |        1,35.

(2) Diploma universitario o laurea:
- fino a 91/110i                         |                punti 1,50;
- da  92/110i a 105/110i                 |                      2,00;
- da 106/110i a 110/110i                 |                      2,50.

(3) Laurea specialistica - magistrale:
- fino a 91/110i                         |                punti 3,00;
- da  92/110i a 105/110i                 |                      3,50;
- da 106/110i a 110/110i                 |                      4.

    Non formeranno oggetto di valutazione:
      per  tutti  i  concorrenti  partecipanti  ai concorsi di cui al
presente  bando,  i  titoli  di  cui  al  presente articolo, comma 2,
lettera  b),  paragrafo  (2)  (Diploma universitario o laurea) il cui
possesso  sia  indispensabile per conseguire uno dei titoli di cui al
medesimo   presente   articolo,  comma  2,  lettera  b)  (3)  (Laurea
specialistica  con  assorbimento del punteggio previsto per la laurea
triennale propedeutica al suo conseguimento) dei quali si richieda la
valutazione;
      per  i  soli  concorrenti di cui al precedente art. 2, comma 1,
lettera  f)  -  idonei  non  vincitori  in  concorsi  per la nomina a
sottotenente  di  vascello  del  corrispondente  ruolo  normale della
Marina  -  la laurea specialistica il cui possesso ha consentito loro
la partecipazione a tale concorso;
      per  i  soli partecipanti al concorso a 2 (due) posti nel Corpo
sanitario  militare  marittimo  di cui al precedente art. 1, comma l,
lettera d):
        i  diplomi  universitari  o  le  lauree  di  cui  al presente
articolo, comma 2, lettera b) (2);
        i   titoli   di   studio   indispensabili  per  l'accesso  al
ruolo/Corpo   o   al   ruolo/categoria/specialita'  di  appartenenza,
rispettivamente se ufficiali o sottufficiali.
      c) Onorificenze e ricompense: massimo punti 2 (due).

    Ordine militare d'Italia               |
    Cavalieri di Gran Croce                |              punti 2,00;
    Grandi ufficiali                       |                 "  1,75;
    Commendatori                           |                 "  1,50;
    Ufficiali                              |                 "  1,25;
    Cavalieri                              |                 "  1,00.
    Valor Militare                         |
    medaglia d'oro                         |              punti 2,00;
    medaglia d'argento                     |                 "  1,50;
    medaglia di bronzo                     |                 "  1,00;
    croce al valor militare                |                 "  0,50.
    Valor di Marina                        |
    medaglia d'oro                         |              punti 2,00;
    medaglia d'argento                     |                 "  1,50;
    medaglia di bronzo                     |                 "  1,00;
    encomio                                |                 "  0,25;
    Merito di Marina                       |
    medaglia d'oro                         |              punti 2,00;
    medaglia d'argento                     |                 "  1,50;
    medaglia di bronzo                     |                 "  1,00.
    Ricompense                             |
    encomio solenne                        |              punti 1,00;
    encomio semplice                       |                 "  0,25.

    Il punteggio massimo attribuibile per i titoli di cui al presente
comma, lettera c), non potra' comunque superare i 2 (due) punti.
    2.  E'  onere  dei  concorrenti  fornire informazioni dettagliate
circa   ciascuno  dei  titoli  posseduti,  tra  quelli  indicati  nel
precedente comma 2 del presente articolo, ai fini della loro corretta
valutazione  da  parte  della  commissione esaminatrice. A tal fine i
concorrenti   potranno   produrre   a   corredo   della   domanda  di
partecipazione al concorso eventuale documentazione probatoria ovvero
una  o  piu'  dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi delle
disposizioni  del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
    3.  Formeranno  oggetto di valutazione da parte della commissione
esclusivamente  i  titoli  di  merito compresi nel precedente comma 2
posseduti  alla  data  di  scadenza  del termine per la presentazione
delle  domande  di partecipazione al concorso per i quali siano state
fornite dai concorrenti le necessarie dettagliate informazioni.