Art. 4.
                      Commissione giudicatrice
    La  commissione  incaricata della valutazione dei candidati sara'
nominata con decreto del rettore e composta da tre membri effettivi e
due  supplenti, scelti tra i professori ed i ricercatori universitari
di  ruolo  anche  di altri atenei italiani e stranieri, esperti nelle
discipline  afferenti  alle  aree  scientifiche  cui  si riferisce la
scuola,  cui  possono  essere aggiunti non piu' di due esperti, anche
stranieri,  scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche
e private di ricerca.