Art. 2. Requisiti di ammissione Ai concorsi di ammissione possono partecipare, senza limitazione di eta' e cittadinanza, coloro che siano in possesso di diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica/magistrale (nuovo ordinamento) conseguito in Italia, o di altro titolo accademico conseguito presso Universita' estere, preventivamente riconosciuto idoneo dal consiglio della scuola interessato, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'. I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato preventivamente riconosciuto devono, ai soli fini dell'ammissione al concorso di dottorato, richiedere il riconoscimento nella domanda di ammissione al concorso. A tal fine, la domanda deve essere corredata dei documenti utili a consentire al consiglio della scuola di pronunciarsi sulla richiesta di riconoscimento. I predetti documenti devono essere tradotti e legalizzati dalle autorita' competenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento dei predetti requisiti.