Art. 2.
                       Requisiti di ammissione
    Ai  concorsi di ammissione possono partecipare, senza limitazione
di  eta'  e  cittadinanza, coloro che siano in possesso di diploma di
laurea  (vecchio  ordinamento)  o  di laurea specialistica/magistrale
(nuovo   ordinamento)   conseguito  in  Italia,  o  di  altro  titolo
accademico  conseguito  presso  Universita'  estere,  preventivamente
riconosciuto  idoneo  dal  consiglio  della scuola interessato, anche
nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'.
    I  cittadini  italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso
di   un   titolo   accademico  straniero,  che  non  sia  gia'  stato
preventivamente  riconosciuto devono, ai soli fini dell'ammissione al
concorso  di dottorato, richiedere il riconoscimento nella domanda di
ammissione  al concorso. A tal fine, la domanda deve essere corredata
dei  documenti  utili  a  consentire  al  consiglio  della  scuola di
pronunciarsi sulla richiesta di riconoscimento.
    I  predetti  documenti devono essere tradotti e legalizzati dalle
autorita'  competenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di
ammissione   degli  studenti  stranieri  ai  corsi  di  laurea  delle
universita' italiane.
    Tutti  i  requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso.
    I  candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento
dei predetti requisiti.