Art. 4. Commissione giudicatrice La commissione incaricata della valutazione dei candidati sara' nominata con decreto del rettore e composta da tre membri effettivi e due supplenti, scelti tra i professori ed i ricercatori universitari di ruolo anche di altri Atenei italiani e stranieri, esperti nelle discipline afferenti alle aree scientifiche cui si riferisce la Scuola, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca.