Art. 8.
                           Borse di studio
    Le  borse  di  studio,  il  cui  numero e' indicato al precedente
art. 1,  vengono  assegnate  agli  aventi  diritto  secondo  l'ordine
definito nelle rispettive graduatorie finali di merito.
    A   parita'   di   merito,  la  preferenza  viene  stabilita  con
riferimento  alla  situazione economica dei candidati, determinata ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile
1997  e  successive  modificazioni.  Ai  candidati  che  si trovano a
parita'  di  merito  sara'  chiesto  tramite telegramma di presentare
espressa  dichiarazione  ai  fini  della valutazione della situazione
economica  entro  il  termine  perentorio,  a  pena  di decadenza, di
quattro  giorni,  che decorre dal giorno successivo a quello di invio
del telegramma.
    L'importo  annuale delle borse di studio ammonta a Euro 10.561,54
(salvo  successive  modifiche  normative), assoggettato al contributo
previdenziale I.N.P.S. a gestione separata.
    Le borse sono confermate con il passaggio dei dottorandi all'anno
successivo,  salvo  motivata  delibera  contraria  del  collegio  dei
docenti.
    Il  pagamento  delle  borse di studio viene effettuato attraverso
rate bimestrali posticipate.
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio o forme di sussidio a carico del bilancio universitario e/o
dello  Stato,  fatta eccezione per quelle previste per integrare, con
soggiorni all'estero, le attivita' di ricerca del dottorando.
    L'importo  delle  borse  di  studio  e'  aumentato, per eventuali
periodi di soggiorno all'estero, nella misura del 50%.