Art. 11. Formazione ed approvazione delle graduatorie Saranno formate due distinte graduatorie, una per il concorso di cui all'art. 1 (sede di Bologna e limitrofe) e una per il concorso di cui all'art. 2 (sedi della Romagna), procedendo nella seguente maniera: al termine delle prove d'esame ciascuna commissione formera' la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo; ciascuna graduatoria di merito dei candidati verra' formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di punti, delle preferenze previste nel precedente art. 10. Ciascuna graduatoria di merito e' approvata con provvedimento dell'Amministrazione, che sara' pubblicato nel bollettino ufficiale dell'Alma Mater Studiorum - Universita' di Bologna. Esso e' immediatamente efficace; ha la durata di anni due dall'approvazione. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e dalla data di pubblicazione dell'avviso decorrera' il termine per eventuali impugnative, laddove il provvedimento non sia stato portato altrimenti a conoscenza. L'amministrazione si riserva la facolta' di utilizzare ciascuna delle due graduatorie di merito per procedere alla copertura di ulteriori posti a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale. Verra' utilizzata l'una o l'altra graduatoria in relazione alla sede di pertinenza del posto da ricoprire (Bologna e limitrofe in un caso, Poli della Romagna nell'altro). L'amministrazione si riserva altresi' la possibilita' di procedere ad assunzioni a tempo determinato, senza pregiudizio rispetto all'esercizio della facolta' precedente, e senza pregiudizio alla posizione in graduatoria, con prevalenza dell'assunzione a tempo indeterminato rispetto a quella a tempo determinato e, in subordine, dell'assunzione a tempo pieno rispetto a quella a tempo parziale. Anche in questo caso, l'utilizzo dell'una o dell'altra graduatoria derivera' dalla sede di riferimento.