Art. 12.
                       Assunzione in servizio
    Per  ciascuna selezione, i candidati dichiarati vincitori, tenuto
conto delle riserve previste negli articoli 1 e 2, saranno invitati a
stipulare  un  contratto individuale finalizzato all'instaurazione di
un   rapporto   di   lavoro   a   tempo  indeterminato,come  previsto
dall'art. 16 CCNL di Comparto.
    I  vincitori  saranno  inoltre invitati a presentare -- a pena di
decadenza  ed  entro  trenta  giorni dalla stipulazione del contratto
individuale  di  lavoro  --  i  documenti  di rito, per consentire di
accertare il possesso dei requisiti per l'assunzione.
    Il  rapporto di lavoro e' regolato dal contratto individuale, dai
contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle
normative comunitarie.
     Il  contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e'
disciplinato  dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause  di  risoluzione  e per i termini di preavviso. E' in ogni modo
condizione  risolutiva  del  contratto,  senza  obbligo di preavviso,
l'annullamento  della procedura di reclutamento che ne costituisce il
presupposto.
     Agli assunti sara' corrisposto il trattamento economico iniziale
spettante alla categoria C, posizione economica 1, oltre agli assegni
spettanti   a   norma   delle   vigenti   disposizioni   normative  e
contrattuali.
     Il  periodo  di  prova  ha  la  durata di tre mesi. Decorso tale
periodo  senza  che  il  rapporto  di lavoro sia stato risolto da una
delle  parti,  il  dipendente si intende confermato in servizio e gli
viene  riconosciuta  l'anzianita'  dal giorno dell'assunzione a tutti
gli effetti.
     L'amministrazione  accertera'  con  visita  medica  di controllo
l'idoneita'  fisica  all'impiego  del  vincitore di concorso, in base
alla normativa vigente.
    E'  fatta salva la sopravvenienza di norme che dovessero incidere
sulla possibilita' di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e in
particolare nelle universita'.