Art. 12. Assunzione in servizio Per ciascuna selezione, i candidati dichiarati vincitori, tenuto conto delle riserve previste negli articoli 1 e 2, saranno invitati a stipulare un contratto individuale finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato,come previsto dall'art. 16 CCNL di Comparto. I vincitori saranno inoltre invitati a presentare -- a pena di decadenza ed entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto individuale di lavoro -- i documenti di rito, per consentire di accertare il possesso dei requisiti per l'assunzione. Il rapporto di lavoro e' regolato dal contratto individuale, dai contratti collettivi di comparto, dalle disposizioni di legge e dalle normative comunitarie. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' disciplinato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione e per i termini di preavviso. E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Agli assunti sara' corrisposto il trattamento economico iniziale spettante alla categoria C, posizione economica 1, oltre agli assegni spettanti a norma delle vigenti disposizioni normative e contrattuali. Il periodo di prova ha la durata di tre mesi. Decorso tale periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. L'amministrazione accertera' con visita medica di controllo l'idoneita' fisica all'impiego del vincitore di concorso, in base alla normativa vigente. E' fatta salva la sopravvenienza di norme che dovessero incidere sulla possibilita' di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e in particolare nelle universita'.