Art. 6. Commissioni giudicatrici Le due distinte commissioni esaminatrici saranno nominate con provvedimento di questa Amministrazione. Ciascuna commissione sara' formata da tre o cinque componenti (un presidente e almeno due esperti nelle materie oggetto del concorso e/o nella selezione del personale, oltre ad un segretario, appartenente alla categoria non inferiore alla C). A ciascuna delle due commissioni possono essere aggregati componenti aggiunti per materie speciali o esperti in possesso di competenze specifiche relative alla selezione del personale.