Art. 9. Titoli Per ciascuna delle selezioni i titoli valutabili sono i seguenti: 1) esperienza maturata con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o tempo determinato presso amministrazioni del comparto Universita' (art 9, C.C.N.L. quadro del 2 giugno 1998); 2) altre esperienze professionali nel settore pubblico o privato; 3) titoli culturali di livello universitario; 4) corsi di formazione. A ciascuna di queste categorie sara' attribuito un punteggio massimo cosi' come indicato nella tabella dell'allegato 3. In ogni caso, ai suddetti titoli sara' attribuito un punteggio complessivo non superiore a 30 punti. Non saranno valutati i titoli che dovessero pervenire dopo la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. E' onere del candidato produrre in allegato alla domanda ogni documentazione ritenuta utile per la valutazione dei titoli. I titoli potranno essere presentati in originale, con apposita certificazione, oppure tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio o autocertificazione (si rimanda all'allegato 4) per la descrizione dei casi e delle formalita' richieste dalla normativa vigente). I criteri generali per la valutazione dei titoli saranno comuni alle due selezioni. Ciascuna commissione provvedera' alla valutazione dei titoli dei singoli concorrenti dopo le prove scritte e prima della correzione dei relativi elaborati. Ciascuna commissione rendera' noto il risultato della valutazione dei titoli prima dello svolgimento delle prove orali, mediante affissione all'albo della sede d'esame.