Art. 7.

                       Valutazione dei titoli

    Ai  titoli  e'  riservato  un punteggio non superiore a 30/90 del
totale dei punti attribuibili a ciascun candidato.
    La  valutazione  dei  titoli e' effettuata ex art. 8, decreto del
Presidente della Repubblica 487/1994.
    Il  risultato  della valutazione dei titoli deve essere reso noto
agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.
    Sono valutati:
      il  titolo  di  studio  (con  riferimento  alla  votazione o al
giudizio finale riportato): fino ad un massimo di punti 9;
      esperienze  professionali  giudicate attinenti alle mansioni da
svolgere: fino ad un massimo di punti 18;
      ulteriori    titoli    accademici,    diplomi,   attestati   di
specializzazione  e qualificazione, pubblicazioni: fino ad un massimo
di punti 3.