Art. 7. Valutazione dei titoli Ai titoli e' riservato un punteggio non superiore a 30/90 del totale dei punti attribuibili a ciascun candidato. La valutazione dei titoli e' effettuata ex art. 8, decreto del Presidente della Repubblica 487/1994. Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. Sono valutati: il titolo di studio (con riferimento alla votazione o al giudizio finale riportato): fino ad un massimo di punti 9; esperienze professionali giudicate attinenti alle mansioni da svolgere: fino ad un massimo di punti 18; ulteriori titoli accademici, diplomi, attestati di specializzazione e qualificazione, pubblicazioni: fino ad un massimo di punti 3.