Art. 6.
                       Svolgimento delle prove
    La  commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti, di
cui 20 riservati ai titoli, 40 riservati alla prova scritta e 40 alla
prova  orale.  La  valutazione  dei  titoli,  previa  indicazione dei
criteri,  sara'  effettuata dalla commissione prima dello svolgimento
della  prova  scritta.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  soltanto i
candidati  che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non
inferiore  a  25/40.  La  prova  orale  si  intende  superata  con il
conseguimento di una votazione non inferiore a 25/40.
    Le  prove possono essere espletate, a richiesta del candidato, in
una lingua diversa dall'italiano.
    Tale  possibilita'  dovra'  essere  subordinata  ad un'espressa e
motivata  determinazione  assunta  dalla  commissione  giudicatrice e
comunicata ai candidati prima dell'inizio delle prove di concorso.
    Al  termine  di  ogni  seduta  prevista  per  la  prova  orale la
commissione rende pubblici i risultati.
    Ultimata  la  prova  orale,  la commissione redige la graduatoria
generale  di  merito  sommando,  per  ciascun candidato, il punteggio
delle due prove e dei titoli.
    Gli atti dei concorsi sono pubblici.
    Ai  candidati  e'  consentito  l'accesso nei modi stabiliti dalla
legge  n. 241/1990.  L'amministrazione  puo'  rinviare  l'accesso  al
momento della conclusione del concorso.