Art. 7.
                         Ammissione ai corsi
    I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino  alla  concorrenza  del numero dei posti messi a concorso per il
corso di dottorato.
    I  candidati  ammessi  al corso decadono qualora non esprimano la
loro   accettazione   entro   quindici   giorni  dalla  comunicazione
dell'esito del concorso. In tal caso subentra altro candidato secondo
l'ordine  della  graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli
ammessi rinunci prima dell'inizio del corso.
    Il   collegio  dei  docenti,  valutata  la  compatibilita'  delle
strutture  di  ricerca,  puo'  ammettere in soprannumero un numero di
idonei non superiore al totale dei posti messi a concorso:
      a) candidati  idonei  nella  graduatoria generale di merito che
fruiscano  di  assegni  di  ricerca ai sensi della legge n. 449/1997,
art. 51;
      b) candidati  stranieri,  idonei  nella graduatoria generale di
merito,  che  risultino assegnatari di borsa di studio finanziata dal
Ministero  degli affari esteri, ovvero di borse finanziate da governi
di altri Paesi oppure da enti/universita' estere;
      c) candidati   appartenenti  a  Paesi  con  i  quali  esista  o
specifico  accordo  intergovernativo  seguito da apposita convenzione
con  l'ateneo  o  specifiche  convenzioni  con  l'ateneo (senza oneri
finanziari   obbligatori   per   l'Universita'  Telematica  Guglielmo
Marconi)  .  La  convenzione  determina le modalita' di iscrizione al
dottorato  e  la  possibilita' che un anno del dottorato stesso possa
essere  compiuto presso l'universita' del Paese con il quale e' stata
stipulata  la  specifica  convenzione; nel caso in cui la convenzione
intervenga  con  un  Paese  della  UE,  il titolo cosi' conseguito e'
denominato «Dottorato europeo», se la convenzione lo prevede.